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VARIE
VOCI DEL DANNO RISARCIBILE DA SINISTRO STRADALE
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Cid:
Constatazione amichevole d'incidente stradale
su modulo prestampato.
Danno Biologico:
comprende ogni menomazione psicofisica del soggetto
e quindi attiene al bene assoluto della tutela
della salute in senso lato.
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Danno
morale (c.d. pretium doloris):
esso concerne le sofferenze fisiche e psichiche sofferte
dal soggetto infortunato a causa delle lesioni riportate
nel sinistro. Viene calcolato discrezionalmente da 1/3
al 50% dell'importo riconosciuto per la I.P., naturalmente
a seconda della gravità delle lesioni.
Esborsi
documentati:
questa voce del danno attiene alle spese mediche, farmaceutiche
etc. che il soggetto ha erogato durante la malattia.
Vanno quasi sempre riconosciute, purché ritenute
congrue, dalle Compagnia di Assicurazione, assieme alle
altre perdite subite nella sfera patrimoniale (es. danni
all'autovettura sinistrata etc.).
Giudicato:
cosa
giudicata significa che questa non è più
suecettibile di essere modificata.
Incapacità
generica: si riferisce
all'insieme dell'attività di vita e di lavoro
che una persona normalmente è in condizione di
svolgere.
Inabilità
specifica: si riferisce
alla incapacità, assoluta e/o relativa, dell'infortunato
a svolgere l'attività lavorativa esercitata al
momento del sinistro. In questo caso la valutazione
del danno va eseguita con calcolo tabellare in base
al reddito percepito dal soggetto documentato ai fini
fiscali.
Lucro
Cessante: esso
comprende le perdite del guadagno subite a causa delle
lesioni, ma questa voce di danno a carattere patrimoniale
va documentato con il mod. 740 (ora con quello UNICO).
In genere si fa un calcolo tabellare sulla base di quanto
uno può dimostrare di guadagnare prima del sinistro,
ossia dimostrando il mancato reddito a seguito del sinistro.
Il che rientra nella incapacità lavorativa specifica,
che va proiettata nel futuro nel caso di I.P.
I.T.
Min. (Inabilità Temporanea Minima):
si riferisce al periodo in cui l'infortunato
incontra difficoltà a reinserirsi nella vita
di relazione ed a riprendere la sua normale attività
di lavoro. Essa viene valutata in genere al tasso medio
del 30% rispetto alla I.T.T., ma non sempre il medico
legale riconosce questo aspetto della inabilità.
I.P.
(Invalidità permanente):
si riferisce ai postumi invalidanti di carattere permanente
che viene espressa in percentuale (es. 5%, 20%, 45%
etc.). E' questa la voce che incide maggiormente sull'entità
dell'indennità del ristoro danni. In termini
monetari essa va calcolata in base a parametri a scaglione
a seconda del grado di invalidità e dell'età
dell'infortunato. Es. per una invalidità del
25% per una persona di anni 25, applicando i parametri
del Trib. di Milano, si moltiplica 126.563 (danno in
migliaia di £.) per il coefficiente relativo all'età:
0,880 = £.111.375.440. danno risarcibile nel caso
di specie. Così pure per una percentuale di I.P.
del 43%, cui corrisponde un danno biologico di £.324.113
(danno in migliaia di £.), per un danneggiato
di anni 25, occorre moltiplicare per il coefficiente
di 0.889. ossia £.324.113 X 0.880= £.285.219.440.,
che rappresenta il danno risarcibile nel caso concreto.
I.T.P. (Inabilità Temporanea):
si riferisce, in genere, al periodo di convalescenza,
in cui è impedito al soggetto infortunato di
attendere, sia pure parzialmente, alla sua ordinaria
attività di vita e di lavoro. In termini monetari
essa va calcolata al tasso medio del 50% rispetto alla
I.T.T. salvo diversa valutazione dei periti medico legali.
I.T.T.
(Inabilità Temporanea Totale):
si riferisce al periodo in cui l'infortunato da sinistro
stradale non può attendere alle ordinarie occupazioni
di vita e di lavoro a causa delle lesioni riportate.
L'indennità in termini monetari per questo primo
tipo di danno è calcolata, secondo i parametri
del Trib. di Milano comunemente applicati, da £.50.000
a £.100.000. al dì.
Perizia
medico legale:
è quella che viene comunemente disposta dall'Assicurazione
per verificare natura ed entità delle lesioni
ed il decorso della infermità, nonché
per la valutazione degli eventuali postumi invalidanti
e, più in generale, dei danni riportati nella
sfera del biologico e morale.
Le varie voci di danno su riportate vanno generalmente,
ove concretamente possibile, cumulate assieme al fine
di determinare l'importo globale dovuto dalla Compagnia
di Assicurazione a titolo di risarcimento.
Sotto questo aspetto è sempre opportuno incaricare
un medico legale di fiducia dell'infortunato per la
redazione di una perizia privata da contrapporre a quella
del medico di fiducia dell'Assicurazione.
Naturalmente questi sono dati esemplificativi generici
e parziali, che vanno verificati in concreto caso per
caso, data la loro notevole variabilità.
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