H O M E
 
 
       

G L O S S A R I O

 

 
 

 

VARIE VOCI DEL DANNO RISARCIBILE DA SINISTRO STRADALE

Cid: Constatazione amichevole d'incidente stradale su modulo prestampato.


Danno Biologico: comprende ogni menomazione psicofisica del soggetto e quindi attiene al bene assoluto della tutela della salute in senso lato.

Danno morale (c.d. pretium doloris): esso concerne le sofferenze fisiche e psichiche sofferte dal soggetto infortunato a causa delle lesioni riportate nel sinistro. Viene calcolato discrezionalmente da 1/3 al 50% dell'importo riconosciuto per la I.P., naturalmente a seconda della gravità delle lesioni.

Esborsi documentati: questa voce del danno attiene alle spese mediche, farmaceutiche etc. che il soggetto ha erogato durante la malattia. Vanno quasi sempre riconosciute, purché ritenute congrue, dalle Compagnia di Assicurazione, assieme alle altre perdite subite nella sfera patrimoniale (es. danni all'autovettura sinistrata etc.).

Giudicato: cosa giudicata significa che questa non è più suecettibile di essere modificata.

Incapacità generica: si riferisce all'insieme dell'attività di vita e di lavoro che una persona normalmente è in condizione di svolgere.

Inabilità specifica: si riferisce alla incapacità, assoluta e/o relativa, dell'infortunato a svolgere l'attività lavorativa esercitata al momento del sinistro. In questo caso la valutazione del danno va eseguita con calcolo tabellare in base al reddito percepito dal soggetto documentato ai fini fiscali.

Lucro Cessante: esso comprende le perdite del guadagno subite a causa delle lesioni, ma questa voce di danno a carattere patrimoniale va documentato con il mod. 740 (ora con quello UNICO). In genere si fa un calcolo tabellare sulla base di quanto uno può dimostrare di guadagnare prima del sinistro, ossia dimostrando il mancato reddito a seguito del sinistro. Il che rientra nella incapacità lavorativa specifica, che va proiettata nel futuro nel caso di I.P.

I.T. Min. (Inabilità Temporanea Minima): si riferisce al periodo in cui l'infortunato incontra difficoltà a reinserirsi nella vita di relazione ed a riprendere la sua normale attività di lavoro. Essa viene valutata in genere al tasso medio del 30% rispetto alla I.T.T., ma non sempre il medico legale riconosce questo aspetto della inabilità.

I.P. (Invalidità permanente): si riferisce ai postumi invalidanti di carattere permanente che viene espressa in percentuale (es. 5%, 20%, 45% etc.). E' questa la voce che incide maggiormente sull'entità dell'indennità del ristoro danni. In termini monetari essa va calcolata in base a parametri a scaglione a seconda del grado di invalidità e dell'età dell'infortunato. Es. per una invalidità del 25% per una persona di anni 25, applicando i parametri del Trib. di Milano, si moltiplica 126.563 (danno in migliaia di £.) per il coefficiente relativo all'età: 0,880 = £.111.375.440. danno risarcibile nel caso di specie. Così pure per una percentuale di I.P. del 43%, cui corrisponde un danno biologico di £.324.113 (danno in migliaia di £.), per un danneggiato di anni 25, occorre moltiplicare per il coefficiente di 0.889. ossia £.324.113 X 0.880= £.285.219.440., che rappresenta il danno risarcibile nel caso concreto.


I.T.P. (Inabilità Temporanea):
si riferisce, in genere, al periodo di convalescenza, in cui è impedito al soggetto infortunato di attendere, sia pure parzialmente, alla sua ordinaria attività di vita e di lavoro. In termini monetari essa va calcolata al tasso medio del 50% rispetto alla I.T.T. salvo diversa valutazione dei periti medico legali.

I.T.T. (Inabilità Temporanea Totale): si riferisce al periodo in cui l'infortunato da sinistro stradale non può attendere alle ordinarie occupazioni di vita e di lavoro a causa delle lesioni riportate. L'indennità in termini monetari per questo primo tipo di danno è calcolata, secondo i parametri del Trib. di Milano comunemente applicati, da £.50.000 a £.100.000. al dì.

Perizia medico legale: è quella che viene comunemente disposta dall'Assicurazione per verificare natura ed entità delle lesioni ed il decorso della infermità, nonché per la valutazione degli eventuali postumi invalidanti e, più in generale, dei danni riportati nella sfera del biologico e morale.

Le varie voci di danno su riportate vanno generalmente, ove concretamente possibile, cumulate assieme al fine di determinare l'importo globale dovuto dalla Compagnia di Assicurazione a titolo di risarcimento.

Sotto questo aspetto è sempre opportuno incaricare un medico legale di fiducia dell'infortunato per la redazione di una perizia privata da contrapporre a quella del medico di fiducia dell'Assicurazione.

Naturalmente questi sono dati esemplificativi generici e parziali, che vanno verificati in concreto caso per caso, data la loro notevole variabilità.

 

 

 
       
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