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L'incidente
stradale è, fra gli illeciti civili, quello
di gran lunga più frequente nella nostra
società. Per le gravi conseguenza che ne
derivano ha acquisito ormai da molti anni il significato
di un fenomeno sociale ed economico di segno negativo.
Da qui nasce l'idea di pubblicare una guida utile
e di veloce consultazione. |
L'intento
di Leggeonline.com è quello di fornire al
cittadino una "bussola" che lo aiuti ad orientarsi
con sicurezza nell'intricata giungla delle procedure da
adempiere in caso di sinistro stradale.
Che cosa fare in caso di incidente stradale?
1)
E' consigliabile compilare, ove possibile, il Cid
su apposito modulo fornito dall'Assicurazione, avvertendo
che tale documento non ha valore di prova certa delle
modalità del sinistro, ma costituisce solo una
presunzione di prova superabile dalla eventuale prova
in contrario offerta dall'Assicurazione (accade raramente).
2)
E' consigliabile richiedere l'intervento della forza
pubblica (Polstrada, Carabinieri, Vigili Urbani) più
vicina al luogo del sinistro per la rilevazione della
dinamica del sinistro (Verbale, Rilievi Planimetrici
etc.) e per l'acquisizione delle altre prove reperibili
in loco (eventuali testi). Acquisire inoltre ogni altro
elemento utile per la ricostruzione della dinamica del
sinistro.
3)
Nel caso di lesioni personali, anche lievi, recarsi
subito al Pronto Soccorso dell'Ospedale più vicino
per una prima diagnosi. Recarsi poi dal proprio medico
di fiducia per la conferma della diagnosi e per la prescrizione
delle terapie appropriate al caso. Conservare tutta
la documentazione medica e le ricevute delle spese anche
farmaceutiche da allegare in copia alla richiesta di
risarcimento danni (esborsi
documentati).
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Formulare
lettera raccomandata A.R. con richiesta di ristoro
dei danni subiti alla Compagnia di Assicurazione
della controparte, anche se generica, riservandosi
di quantificarli in un secondo tempo a guarigione
clinica avvenuta. |

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E'
consigliabile indirizzare la lettera anche al proprietario
del veicolo che si presume responsabile, ed anche al conducente
se diverso dal proprietario, perché sussiste una
responsabilità solidale di tutti questi soggetti
per il risarcimento danni. Il che vuol dire che il danneggiato
potrà rivolgersi a ciascuno di essi per ottenere
il ristoro dei danni patiti. Normalmente è la Compagnia
di Assicurazione che paga.
5)
Se il mezzo di trasporto è stata danneggiato,
metterlo subito a disposizione dell'Assicurazione per
farlo periziare, indicando il luogo in cui si trova
e fissando un termine a tal fine.
6)
Non affrettarsi a sottoscrivere l'atto di transazione
e quietanza predisposto dall'Assicurazione, se prima
non è chiara la situazione del quanto l'Assicurazione
dovrà sborsare, perché una volta sottoscritto
tale documento non vi sarà poi alcuna possibilità
di rivendicare altro, salvo che l'offerta dell'Assicurazione
non venga accettata solo a titolo di acconto, per poi
agire in giudizio per il resto.
7)
Non affrettarsi a chiudere la pratica se non
si è stati prima dichiarati clinicamente guariti.
E' comunque consigliabile, prima di chiedere la pratica,
fare accertare da un medico legale di fiducia gli eventuali
postumi invalidanti, ossia le conseguenze di carattere
permanente delle lesioni riportate, attraverso una perizia
di parte da contrapporre a quella
dell'Assicurazione. Sono questi postumi, infatti,
che maggiormente incidono sull'entità del risarcimento
(vedi Danno
Biologico, Danno
Morale, Incapacità
Generica, Inabilità
Specifica, I.T Min,
I.P., I.T.P.,
I.T.T.).
8)
E' sempre preferibile transigere, ossia accordarsi,
con la Compagnia di Assicurazione interessata sull'importo
da liquidare a titolo di ristoro dei danni, e promuovere
causa solo nei casi limite, dati i tempi tecnici lunghi
della giustizia sia civile che penale, specie se di
competenza del Tribunale (la competenza del Giudice
di Pace è limitata a sole £.30.000.000.).
9)
Prescrizione dell'azione: tenere presente che, nel caso
specifico di sinistro stradale, il diritto al risarcimento
si prescrive in due anni (prescrizione breve). Il che
significa che se il danneggiato non si attiva con la
richiesta di risarcimento entro tale periodo, non potrà
più farlo, salvo casi particolari (per es. se
è stata promossa azione penale per il reato di
lesioni colpose, perseguibile solo su querela dell'interessato).
E' comunque, in genere, sconsigliabile agire anche penalmente
contro il responsabile, salvo il caso di lesioni gravi
e/o di contestazione della responsabilità.
Si avverte che questi primi consigli preliminari sono
ovviamente parziali e generici, in quanto ogni sinistro
stradale presente delle variabili e caratteristiche
diverse, che occorre valutare in concreto caso per caso,
possibilmente con l'ausilio
di un legale di fiducia specializzato in materia.
Le
spese della procedura, in caso di esito favorevole,
sono a carico dell'Assicurazione.
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