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Tariffe, 90 giorni di blocco
Blocco delle tariffe di luce, gas e poste per 90 giorni.
Lo
ha deciso il Consiglio dei ministri, in attesa di nuove
direttive che saranno riscritte per le Authority che
sovrintendono i diversi settori. La conferma arriva
dal ministro
per le Politiche comunitarie, Rocco Buttiglione.
30 agosto 2002
Affidamento di progettazione di interventi finanziati
con fondi comunitari
( Autorità Vigilanza LL.PP. , determinazione
24.07.2002, G.U. 03.09.2002 )
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 24 luglio 2002
Affidamento di progettazione e direzione dei lavori
di interventi finanziati con fondi comunitari. (Determinazione
n. 18/2002).
(G.U. n. 206 del 3-9-2002)
Riferimenti normativi: art. 17, comma 12, legge 11
febbraio 1994, n. 109, e s.m.i. - art. 62 e seguenti
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto e diritto.
L'Autorita', nell'espletamento dei compiti ad essa
demandati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha avuto
modo di accertare che si va diffondendo tra le stazioni
appaltanti la prassi del ricorso ad affidamenti diretti
di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura
pur in carenza dei presupposti di legge, prassi che
e' da considerarsi distorsiva del libero mercato. Tali
affidamenti avvengono con una certa frequenza a seguito
di inserimenti di interventi di varia natura e tipologia
in programmi di finanziamento utilizzanti fondi comu-nitari,
che impongono, qualora non portati a tempestiva conoscenza
delle stazioni appaltanti, tempi del procedimento non
sempre compatibili con quelli tecnici inerenti la progettazione
esecutiva e l'appalto delle relative opere.
L'affidamento dei servizi in questione a trattativa
privata viene giustificata in dipendenza dell'urgenza
determinatasi a seguito della comunicazione dell'inserimento
anzidetto inviata alla stazione appaltante con la prescrizione
di un termine molto breve per inoltrare, pena la perdita
del finanziamento stesso, gli elaborati tecnico amministrativi
atti a rendere l'opera cantierabile, e di conseguenza
istruibile per la successiva valutazione della competente
commissione tecnica dell'ente finanziatore.
Di qui il comportamento delle stazioni appaltanti che,
per non perdere il finanziamento, con le sue ricadute
anche a livello occupazionale, deroga alle norme per
l'affidamento formale dell'incarico di progettazione
e commissiona direttamente il progetto esecutivo dei
lavori.
Questa situazione si determina spesso perche' l'esigenza
della realizzazione dell'intervento e' rappresentata
in maniera informale all'ente finanziatore e questo,
sempre in maniera informale, da' assicurazione del finanziamento
e propone e conferma gli interventi da finanziare senza
azione di verifica sull'effettiva cantierabilita' degli
stessi.
Sulla base di tali circostanze e' comprensibile quanto,
in concreto, si verifica. Le stazioni appaltanti al
fine di non perdere l'opportunita' presentatasi, pur
in carenza dei previsti presupposti di legge, operano
in difformita' di quanto indicato all'art. 17, comma
12 della legge quadro e dei correlati articoli del regolamento
attuativo e provvedono ad acquisire la progettazione
esecutiva degli interventi suscettibili di finanziamento
nei ristretti tempi concessi dal procedimento di finanziamento
in essere. Il tutto viene giustificato con l'urgenza.
Ma, in questi casi, l'urgenza deve essere considerata
come "indotta" in quanto deriva da precedenti
comportamenti non conformi ai principi di legalita'.
Occorre, inoltre, tenere presente che tale modalita'
operativa determina il mancato rispetto del principio
della libera concorrenza tra gli operatori e, di conseguenza,
puo' comportare eventuali problemi in sede di esame
da parte della Commissione europea ai fini della concessione
del finanziamento.
In base a quanto sopra considerato si rileva che:
a) l'urgenza rappresentata dalle stazioni appaltanti
in ordine ad affidamenti fiduciari di servizi attinenti
all'ingegneria e all'architettura eventualmente connessa
a situazioni riconducibili a quella in esame, non puo'
ritenersi giustificativa del comportamento derogatorio
della norma;
b) sussiste l'esigenza che gli enti finanziatori preposti
al settore perfezionino la propria azione di controllo
sullo stato delle progettazioni degli interventi finanziati
con fondi comunitari;
c) attuino tutte le iniziative atte a disincentivare
il ricorso a procedure di "urgenza" nell'affidamento
dei servizi e dei connessi lavori.
Roma, 24 luglio 2002
Il presidente: Garri
30 agosto 2002
Il diritto internazionale penale e la giurisdizione
internazionale
Premesse
La conclusione della Seconda guerra mondiale ha rappresentato
il momento fondamentale per il passaggio dalle elaborazioni
teoriche alla realtà concreta per il diritto
internazionale penale.
Invero, già al termine della Prima guerra mondiale
si era parlato di “offese supreme contro la moralità
internazionale e l’autorità sacra dei Trattati”
in relazione alle cruente azioni commesse da Guglielmo
II di Germania, ma si dovrà attendere fino alla
conclusione della Seconda guerra mondiale perché
incomincino ad emergere beni giuridici che l’intera
umanità avverte come propri, ovvero interessi
che superino i confini di un singolo ordinamento.
In seguito ai gravi crimini commessi durante la guerra
(sterminio degli ebrei, deportazioni di massa, imposizione
di lavori forzati…), infatti, la comunità internazionale
sentì l’esigenza di punire i criminali nazisti
responsabili di enormi atrocità, in relazione
alle quali per la prima volta si parlò concretamente
di crimini internazionali e di responsabilità
degli individui.
L’occasione fu offerta dai processi di Norimberga e
Tokio, istituiti proprio con la finalità di condannare
i criminali nazisti, ed i cui Statuti prevedevano tre
figure di crimini: i crimini di guerra, i crimini contro
la pace ed i crimini contro l’umanità.
A poco più di cinquant’anni dallo svolgimento
di quei processi si è insistentemente ritornati
a parlare di crimini internazionali in relazione ai
gravi avvenimenti verificatisi nella ex Jugoslavia ed
in Ruanda, Paesi nei quali in concomitanza con la guerra
sono state compiute barbarie tali (genocidi, pulizie
etniche, torture…) da non colpire solamente il singolo
Paese ma l’intera comunità internazionale.
La pressante esigenza di non lasciare impuniti i responsabili
di simili azioni ha indotto l’intera umanità
ad interrogarsi sulla necessità di istituire
forme di giurisdizione sopranazionali, posto che l’attribuzione
ad organi giurisdizionali interni della competenza a
reprimere tali crimini potrebbe, di fatto, risultare
insoddisfacente per diversi motivi: arretratezza economica,
sociale, culturale della comunità statale; non
perfetta indipendenza dei giudicanti – e quindi non
completa imparzialità – rispetto al potere politico,
economico o religioso.
Tale nuovo orientamento è stato seguito dal
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il quale
al fine di giudicare i responsabili dei crimini commessi
nella ex Jugoslavia e nel Ruanda ha istituito due Tribunali
penali internazionali con una giurisdizione limitata
sia nel tempo che per materia.
Massima realizzazione del diritto internazionale penale
sarebbe da un lato, un generale riordinamento delle
fonti (tramite una codificazione) con il pieno recepimento
del principio di legalità; dall’altro, la creazione
di una giurisdizione penale internazionale permanente.
In questo senso un notevole passo avanti si è
avuto con la Conferenza dei Plenipotenziari tenutasi
a Roma dal 15 giugno al 17 luglio 1998, e che si è
conclusa con l’approvazione dello Statuto che istituisce
la Corte penale internazionale permanente.
Lo Statuto all’art. 126 prevede che la Corte entri
in funzione quando almeno sessanta Stati l‘abbiano ratificato;
obiettivo che è stato raggiunto e superato lo
scorso 11 aprile 2002 grazie alle ratifiche di dieci
Stati, che hanno permesso di raggiungere il numero di
sessantasei ratifiche.
Il raggiungimento dell’obiettivo posto dal protocollo
di adesione ha così permesso di dichiarare ufficialmente
nata la corte penale che quindi inizierà ufficialmente
ad operare dal 1 luglio 2002 ovverosia dal primo giorno
del mese successivo ai sessanta giorni trascorsi dall’ultima
ratifica.[1]
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE E LA SUA PENETRAZIONE
NEL DIRITTO INTERNO
Si è finora parlato di diritto internazionale
penale, vale a dire di quel ramo del diritto internazionale
che attiene alla materia penale. Il riferimento va quindi
a tutte quelle norme giuridiche (in particolar modo
consuetudini e convenzioni) estranee all’ordinamento
interno, che sanzionano gli illeciti penali internazionali,
cui lo Stato deve adeguarsi in quanto membro della comunità
internazionale.
Si parla a questo proposito di “penetrazione” del diritto
internazionale in quello interno, ma prima di poter
analizzare questo particolare aspetto del diritto internazionale
penale occorre premettere una distinzione. La dottrina,
comunemente, distingue dal diritto internazionale penale
il "diritto penale internazionale", cioè
quel ramo del diritto pubblico interno in materia internazionale.
Il termine “internazionale” sta quindi ad indicare l’estraneità
rispetto al nostro ordinamento e territorio di un aspetto
del fatto (es. nazionalità straniera del colpevole
o della vittima; commissione del reato all’estero…).[2]
La caratteristica del diritto penale internazionale
è pertanto quella di essere un complesso di norme
mediante le quali l’ordinamento giuridico interno provvede,
con riferimento alla materia penale, a risolvere i problemi
imposti allo Stato dal fatto della sua coesistenza con
altri Stati sovrani.[3] E’ naturale che rispetto a queste
norme non si potrà porre un problema di penetrazione
trattandosi di diritto interno.
Di penetrazione è invece possibile, o addirittura
necessario, parlare in relazione al diritto internazionale
penale.
L’ordinamento italiano non predispone una disciplina
organica dei crimini internazionali in attuazione delle
norme convenzionali e consuetudinarie del diritto internazionale
e la loro repressione, quindi, si realizza in virtù
delle norme di adattamento alle singole convenzioni
internazionali, nonché in virtù del rinvio
automatico al diritto internazionale generale previsto
dall’art. 10, 1° co., della Costituzione.
Un processo di adeguamento al diritto internazionale
in cui però lo Stato non è mai protagonista
inerte e passivo, ma parte attiva, posto che il metodo
comunemente seguito dagli ordinamenti statali per la
disciplina e la repressione degli illeciti di rilevanza
internazionale è il c.d. “metodo di adeguamento
indiretto”: è lo Stato che con appositi procedimenti
(in Italia tramite il procedimento di ratifica) fa entrare
il diritto internazionale nel diritto interno, a differenza,
quindi, di quanto avverrebbe accogliendo un metodo di
penetrazione diretto con cui il diritto internazionale
farebbe parte tout court del diritto interno.[4]
L’intermediazione del legislatore statale, che avviene
di regola mediante la predisposizione di apposite norme
incriminatrici, si rende comunque necessaria anche in
quei Paesi dove è ammissibile un’applicazione
diretta delle norme convenzionali da parte degli organi
giudicanti nazionali.
Le fattispecie criminose individuate dalle Convenzioni
sono generalmente delineate in termini generici, soprattutto
perché sono spesso il risultato di compromessi,
per cui una certa vaghezza si rende necessaria per far
sì che il testo sia accettato dal maggior numero
possibile di Stati. Nella maggior parte dei casi, poi,
si tratta di ipotesi di reato che mal si prestano ad
una specificazione rigorosa in quanto tante sono le
possibilità ed i mezzi di realizzazione che prevederli
diventa estremamente difficile, così come una
loro definizione enumerativa non sarebbe mai soddisfacente.[5]
Ciò induce, quindi ad utilizzare nozioni di significato
talmente ampio da sembrare di più direttive di
legislazione penale piuttosto che vere e proprie fattispecie
delittuose. Infine si deve tener presente che gli atti
internazionali quasi mai contengono indicazioni in ordine
all’entità della sanzione, salvo limitarsi a
richiederne la severità: sarebbe quindi impossibile
una loro applicazione diretta.
Di particolare interesse per il tema da noi trattato
può essere l’esame del lungo iter che ha portato
lo Stato italiano alla ratifica della “Convenzione per
la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio”,
adottata il 9 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite. Dopo avervi aderito con legge 11
marzo 1952, n. 153, il nostro legislatore è per
lungo tempo rimasto inadempiente rispetto all’impegno
derivante dall’art. V della Convenzione[6] cui l’Italia
si è adeguata solo nel 1967, con legge 9 ottobre,
n. 962.
In realtà, nell’atto di adeguamento il legislatore
è andato oltre l’impegno assunto in sede internazionale.
Egli ha, infatti, ampliato le fattispecie criminose
aggiungendo quelle di “deportazione a fine di genocidio”
e di “imposizione di marchi o segni distintivi” indicanti
l’appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale
o religioso, ed estendendo, inoltre, l’attuazione della
disposizione “all’incitamento diretto e pubblico a commettere
genocidio” (art. 8 l. 962). Tali aggiunte sono espressa
testimonianza di una partecipazione attiva dello Stato
nell’adeguarsi al diritto internazionale.
SUL PROGETTO ONU PER L’EMANAZIONE DI UN CODICE DEI
CRIMINI CONTRO LA PACE E LA SICUREZZA DELL’UMANITA’
Come visto in precedenza due sono gli elementi essenziali
perché si possa concretamente parlare dell’esistenza
di un diritto internazionale penale: l’esistenza di
un nucleo di regole penalistiche volte a tutelare i
diritti fondamentali della persona e la creazione di
organi di giustizia internazionale permanente che permettano
la repressione dei crimini commessi dagli individui.
L’esigenza di una collaborazione fra gli Stati in vista
di una codificazione dei crimini internazionali è
stata avvertita, già al termine dell’ultima Guerra
mondiale dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
la quale ha adottato una serie di risoluzioni volte
da un lato a favorire la consacrazione dei principi
generali del diritto internazionale penale già
elaborati dai Tribunali di Norimberga e Tokio, e che
fino ad allora vincolavano solo gli Stati firmatari
degli accordi istitutivi, fra i quali in principal modo
quello della responsabilità e perseguibilità
dell’individuo per i crimini commessi e quello della
codificazione dei crimini contro la pace e la sicurezza
contro l’umanità, strumento necessario per assicurare
il rispetto del principio di legalità e di conseguenza
per garantire una giustizia internazionale equa, imparziale
ed effettiva.
Terminati i Processi di Norimberga e di Tokio, l’Assemblea
Generale dell’Onu affidò alla Commissione del
diritto internazionale, contemporaneamente alla sua
istituzione, il compito di redigere un Progetto di codice
dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità.[7]
L’iniziativa dell’Assemblea Generale rispondeva all’esigenza
di sanare con uno strumento vincolante multilaterale,
a vocazione universale, il carattere della retroattività
delle norme che contemplavano i crimini contro l’umanità
nello Statuto del Tribunale di Norimberga. Inoltre,
con lo stesso strumento si volevano svincolare i crimini
contro l’umanità dalla connessione con i crimini
di guerra e contro la pace disposta dall’Accordo di
Londra, oltre a precisare e possibilmente integrare,
la definizione dei vari crimini individuali, rispetto
alle formule contenute nello stesso Statuto del Tribunale
di Norimberga.[8]
In previsione della lunghezza dei tempi di realizzazione
del Progetto, i lavori relativi a quest’ultimo furono
affiancati da numerose iniziative volte a riaffermare
le norme dell’Accordo di Londra. In ambito ONU, si possono
ricordare la risoluzione dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite 3-I del 13 febbraio 1946, che raccomandava
agli Stati membri l’arresto dei criminali di guerra
e la loro estradizione al paese nel cui territorio il
crimine era stato commesso e la risoluzione 95-I dell’11
dicembre dello stesso anno, in cui si riaffermavano
i principi espressi dai Tribunali militari internazionali
di Norimberga e Tokio.
In relazione a strumenti convenzionali si possono ricordare
la Convenzione sul genocidio adottata dall’ONU nel 1948
e la Convenzione sull’apartheid, approvata nel 1973.
Ritornando al progetto di codice, la Commissione presentò
una prima bozza nel 1951 a cui, in seguito alle osservazioni
fatte pervenire dagli Stati, furono apportate alcune
modifiche e nel 1954 fu completata una seconda bozza.
Il progetto di codice del 1954 non conteneva che poche
norme,[9] per la quasi totalità modellate su
quelle enunciate nello Statuto del Tribunale di Norimberga
e nella Convenzione sul genocidio. Come nello Statuto
del Tribunale di Norimberga, le fattispecie criminose
erano state raggruppate in un’unica disposizione: l’art.
2 comprendeva l’aggressione, la minaccia di aggressione,
l’annessione, l’intervento negli affari interni od esteri
di un altro Stato ed altre forme di aggressione indiretta,
il genocidio, i crimini contro l’umanità ed i
crimini di guerra.
Le altre disposizioni, invece, appartenevano ad una
generica “parte generale” del codice: negli ultimi due
articoli si disegnavano alcuni limiti all’operatività
delle cause di esclusione della responsabilità,
veniva, cioè, sottratta ogni rilevanza alla qualità
di Capo di Stato o di Governo (art. 3), così
come al fatto di aver agito in conformità di
un ordine del superiore gerarchico (art. 4).
Non mancarono critiche circa l’assenza di un insieme
di norme destinate a risolvere le delicate questioni
connesse all’applicazione di principi generalmente riconosciuti
nelle moderne legislazioni penali. All’interno del codice,
infatti, si faceva riferimento a nozioni come “complicità”,
“tentativo”, “complotto” e “incitamento diretto”, senza
fornire alcun chiarimento circa il loro contenuto. Anche
in relazione all’elemento psicologico del reato venivano
usati termini come “intenzione” e “motivi” senza specificarne
il reale significato.[10]
L’Assemblea Generale, tuttavia rinviò l’esame
del documento alla Commissione, fino a quando non fossero
stati completati i lavori relativi alla definizione
dell’aggressione, ritenendo che vi fosse una stretta
connessione tra quest’ultima e la definizione di alcuni
dei crimini contenuti nel Progetto.
Dopo un intervallo di quasi trent’anni, la Commissione
del diritto internazionale è tornata ad occuparsi
dell’argomento, nei primi anni ottanta e il testo del
1954 fu utilizzato come punto di partenza per delineare
la nuova struttura del progetto. L’esigenza di riservare
una parte del codice all’enunciazione dei “principi
generali del diritto penale” è emersa, sin dall’inizio,
nei dibattiti tenutisi in seno alla Commissione.
Da quel momento, il progetto è stato ripreso
ed abbandonato più volte senza mai arrivare ad
una formulazione definitiva. Se, infatti, gli Stati
hanno raggiunto un accordo pressoché unanime
sulla gran parte dei “principi generali”- responsabilità
individuale, imprescrittibilità, irretroattività
del codice, inapplicabilità dell’esimente dell’ordine
superiore - non si può ancora rilevare un consenso
generale sulla parte relativa all’elenco dei crimini.
Naturalmente, però, presupposto fondamentale
dell’efficacia di un Codice penale internazionale è
che questo sia accettato dall’universalità degli
Stati membri della comunità internazionale. A
questo proposito è stato suggerito un metodo
per l’individuazione e la definizione delle fattispecie
criminose da inserire nel Progetto di codice, al fine
di facilitare la formazione del consenso, che consisterebbe
in una sorta di inventario e trasposizione nel codice
di norme contenute in convenzioni multilaterali in cui
si vietano atti individuali che vengono definiti come
crimini.[11]
Per quanto sia oggi indiscusso il contributo di convenzioni
multilaterali per la ricostruzione di norme internazionali
generali, e per quanto sia auspicabile che il progetto
di codice in esame comprenda fattispecie criminose contemplate
come tali nell’ordinamento internazionale a livello
consuetudinario, un’applicazione letterale del metodo
in questione sembra poco utile per raggiungere l’universalità
dei consensi. Si deve, infatti, tenere conto che le
Convenzioni multilaterali, dopo aver costituito il risultato
di faticosi negoziati, hanno raggiunto diversi livelli
di partecipazione e sarebbe difficile pensare che uno
Stato aderisca ad un codice che contenga la formulazione
di un crimine che non ha accettato nel contesto di un
altro strumento internazionale. Un modo per ovviare
a questo inconveniente potrebbe essere quello di offrire
al negoziato i crimini codificati in precedenti convenzioni
specifiche, come punto di partenza delle trattative,
ma è facile pensare che il risultato finale si
discosterebbe in peius dalle previsioni delle singole
Convenzioni.[12]
In conclusione non si può prescindere da una
notazione: qualsiasi codice di diritto penale, e di
conseguenza anche un codice internazionale deve contenere
l’indicazione dei principi generali, ovvero l’indicazione
degli elementi costitutivi del fatto-reato. In questo
senso è stato più volte rilevato che il
diritto internazionale penale, trovandosi ad assolvere
sul piano internazionale una funzione di protezione
analoga a quella che negli ordinamenti interni svolge
il diritto penale, dovrebbe da questi derivare la maggior
parte dei propri elementi giuridici.
Nei Progetti di codice che si sono succeduti, così
come negli Statuti dei Tribunali che si sono dovuti
occupare di crimini internazionali, si è dovuto
costantemente affrontare il problema di applicare alle
fattispecie delittuose le nozioni ed i particolari principi
che caratterizzano in generale la normazione penale.
Anche nei crimini internazionali, è possibile,
pertanto, distinguere gli stessi elementi propri della
nozione di reato nel diritto penale interno: l’elemento
oggettivo e l’elemento soggettivo; e nondimeno è
possibile individuare la vigenza di principi fondamentali
quali il principio di legalità, anche se si deve
tenere conto del fatto che in questo ambito esso trova
un’applicazione meno rigorosa. Questa limitazione al
principio di legalità, che era già stata
affermata durante il processo di Norimberga, è
stata riconosciuta anche negli atti internazionali relativi
ai diritti umani adottati nel periodo successivo a Norimberga.
Il “Patto sui diritti civili e politici” del 1966, prevedendo
all’art. 15 che nessuno possa essere condannato per
un fatto che al momento della commissione non era previsto
dalla legge come reato, aggiunge al 2° comma, che
“nulla, nel presente articolo preclude il deferimento
a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per
atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi,
costituivano reati secondo i principi generali del diritto
riconosciuti dalla comunità delle nazioni”.
La stessa eccezione è prevista dall’art. 7 della
“Convenzione europea dei diritti dell’uomo” che richiama
i “principi di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”.[13]
Un esempio concreto dell’utilizzazione dei principi
generali di diritto penale in campo internazionale ci
è fornito dalla redazione dello Statuto della
Corte penale internazionale, che (così come la
precedente redazione degli statuti dei Tribunali ad
hoc per la ex Jugoslavia ed il Ruanda) costituisce sicuramente
un’accelerazione per la redazione definitiva di un codice
internazionale. Il consenso raggiunto in relazione alla
definizione dei crimini e dei principi generali in questo
Statuto e nei documenti ad esso annessi, fra i quali
in principal modo il testo che definisce gli elementi
costitutivi dei crimini ed il Regolamento di procedura
e di prova, potrà, infatti, influire positivamente
sul negoziato relativo all’elaborazione del codice.
LA STRADA VERSO UNA GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE:
BREVE STORIA DEI TRIBUNALI INTERNAZIONALI
Accanto all’impegno per la creazione di un corpus di
norme giuridiche la comunità internazionale ha
sempre cercato di individuare obblighi e meccanismi
che garantissero in qualche modo la celebrazione dei
processi e la punizione dei colpevoli, in quanto nell’assenza
di forme istituzionalizzate di giurisdizione internazionale
la repressione dei crimini risulta affidata interamente
agli Stati, che provvedono alla punizione dei responsabili
di tali crimini avvalendosi delle norme processualistiche
previste dall’ordinamento interno per radicare la propria
competenza.
Si rende quindi opportuno analizzare brevemente quali
sono gli strumenti con cui i singoli ordinamenti nazionali
reprimono i crimini internazionali e se ed in che modo
la natura internazionale dell’offesa e del bene protetto
influisca sul fondamento della loro potestà giudiziale.
Generalmente la giurisdizione è territoriale,
è cioè esercitata dai Tribunali del luogo
dove è avvenuta l’azione,[14] anche se alcuni
sistemi penali prevedono che la giurisdizione nazionale
si esplichi anche in altre circostanze: ad esempio,
il codice penale francese prevede che essa si esplichi
in relazione alla nazionalità del reo, processando
così il proprio cittadino anche se ha commesso
il fatto all’estero (principio della nazionalità).
In realtà anche il nostro codice penale prevede
delle deroghe al principio di territorialità.
In particolare, l’art. 7 prevede che vi siano alcuni
reati punibili incondizionatamente anche se commessi
all’estero ed il numero 5 della norma in particolare
prevede che sono punibili i reati per i quali speciali
disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono
l’applicabilità della legge penale italiana (principio
di universalità).
La disposizione in commento deve essere interpretata
alla luce dei principi di diritto internazionale, il
quale prevede che per la maggior parte dei crimini internazionali
si applichi il principio della giurisdizione universale
in forza del quale qualsiasi Stato può esercitare
la propria giurisdizione sul reo in deroga ai normali
criteri della territorialità e della nazionalità
del reo o della vittima.
Fra i crimini più gravi soggetti alla giurisdizione
universale figurano le gravi violazioni del diritto
e degli usi di guerra, i crimini contro l’umanità,
nonché alcuni crimini previsti da apposite convenzioni,
fra i quali la tortura.
La convenzione internazionale contro la tortura, firmata
a New York nel 1984, infatti, all’art. 5 sancisce tale
principio stabilendo che “ogni Stato parte adotta altresì
le misure necessarie a determinare la sua competenza
al fine di giudicare le suddette trasgressioni (quelle
di cui all’art. 4), qualora il suo presunto autore si
trovi su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione
e il detto Stato non lo estradi., in conformità
all’art. 8….”.
Di particolare interesse risulta anche la Convenzione
sul genocidio, adottata nel 1948, la quale al contrario
di quella contro la tortura, non contiene un’espressa
previsione circa l’esercizio della giurisdizione su
base universale in quanto gli Stati firmatari avevano
previsto l’istituzione di una Corte penale internazionale
(in realtà mai istituita), che avrebbe avuto
competenza esclusiva, per gli Stati che ne accettavano
la giurisdizione, nel processare gli accusati. Solamente
per gli Stati che non ne accettavano la giurisdizione
l’art. VII della Convenzione faceva implicitamente riferimento
alla regola del “processare o estradare” in relazione
alla quale lo Stato che entra in contatto con la persona
sospettata di genocidio deve giudicarla, se la legge
glielo consente, o estradarlo verso un altro Paese disposto
a processarlo.
Un’importante applicazione del suddetto principio si
è avuta nel processo a carico di Adolf Eichmann,
cittadino tedesco condannato a morte nel 1962 dalla
Corte Suprema Israeliana. Israele rivendicò,
infatti, la sua giurisdizione (pur non essendo Eichmann
cittadino israeliano e pur non essendo israeliana la
maggioranza delle vittime) in considerazione del carattere
universale dei crimini contro l’umanità per i
quali veniva processato.
In realtà, però, nel corso dei secoli
si è radicata sempre più l’idea di ricorrere
ad istituzioni giurisdizionali internazionali per giudicare
i più gravi crimini commessi da individui.
Un interessante precedente storico è costituito
dal processo a Peter Von Hagenbach, datato 1474, il
quale venne processato e condannato per gravi crimini
commessi contro “le leggi di Dio e dell’uomo” durante
l’occupazione della città di Breisach (crimini
che non essendo stati commessi in tempo di guerra, oggi
sarebbero definiti “crimini contro l’umanità”),
da una Commissione composta di giudici provenienti da
Alsazia, Germania, Svizzera ed Austria (un collegio
giudicante a composizione “internazionale”).
E’ però a partire dalla seconda metà
del XIX secolo che prendono concretamente corpo i progetti
di istituzione di tribunali penali internazionali. Al
termine della guerra franco-prussiana del 1870, lo svizzero
Gustav Moynier (uno dei fondatori della Croce Rossa
Internazionale), chiese l’istituzione di un tribunale
penale internazionale che punisse le violazioni della
Convenzione di Vienna del 1864.
Quest’idea fu però respinta dai più
importanti internazionalisti dell’epoca, e venne riproposta
solo al termine della Prima guerra mondiale quando,
nel corso della Conferenza di pace di Parigi del 1919,
per opera delle potenze vincitrici, fu istituita la
prima commissione di inchiesta: “Commissione sulle responsabilità
degli autori della guerra e sull’applicazione delle
sanzioni”.
Alla Commissione, fu affidato il compito di svolgere
le attività investigative, relative ai crimini
di guerra e ai crimini contro l’umanità commessi
da militari tedeschi (primo fra tutti il Kaiser Guglielmo
II) e turchi nel corso del conflitto. Le fasi processuali
avrebbero dovuto essere affidate ad un tribunale ad
hoc, ma questo in realtà non fu mai istituito
a causa, soprattutto, del venir meno della volontà
degli stessi Alleati e della mancata consegna dell’accusato
da parte del Governo olandese, presso il quale l’imperatore
Guglielmo II aveva trovato rifugio.[15]
- Segue: I TRIBUNALI DI NORIMBERGA E TOKIO
Le tremende atrocità commesse durante la Seconda
guerra mondiale spinsero le potenze vincitrici a riprendere
il dialogo circa la necessità di una giustizia
internazionale. La volontà di assicurare alla
giustizia i responsabili dei peggiori crimini contro
l’umanità, portò all’istituzione di due
Tribunali militari speciali: Tribunale internazionale
militare di Norimberga e Tribunale internazionale militare
per l’Estremo Oriente (c.d. Tribunale di Tokio).
I due Tribunali ebbero indubbiamente il merito di elaborare
principi e concetti fondamentali per il diritto internazionale
penale fra i quali innanzitutto quello della responsabilità
penale individuale per le più gravi violazioni
del diritto umanitario nonchè la definizione,
data per la prima volta in un testo ufficiale, di crimini
contro l’umanità.
Con la condanna degli individui responsabili dei crimini
commessi durante la Seconda guerra mondiale, per la
prima volta infatti, i Tribunali avevano posto in evidenza
che esiste un sistema di giustizia internazionale tale
da creare nel singolo individuo diritti ed obblighi
di diritto internazionale, senza necessità di
mediazione da parte degli Stati.[16]
Veniva in questo modo superato il principio della responsabilità
statale sostenuto dalla dottrina internazionalistica,
secondo la quale il diritto internazionale come diritto
fra gli Stati attribuisce soltanto a questi diritti
e doveri, ma non agli individui che quindi non possono
essere soggetti di diritto internazionale, con la conseguenza
che il crimine dell’individuo non sarebbe altro che
un aspetto del crimine statuale.
Gli Statuti dei Tribunali elencavano, inoltre, alcuni
principi essenziali in materia processuale come il diritto
ad un processo equo fondato sul contraddittorio ed il
diritto di difesa.
Nonostante i notevoli apprezzamenti per le rilevanti
novità introdotte nel diritto internazionale,
contro tali processi non mancarono però neppure
aspre critiche.
Il primo appunto che fu mosso concerneva l’unilateralità
del giudice, costituito solo da rappresentanti delle
Nazioni vincitrici, da molti considerato come l’espressione
di una giustizia imposta dai vincitori ai vinti. Si
disse quindi che i due organismi erano solo limitatamente
internazionali in quanto rappresentativi di una parte
minoritaria della comunità internazionale. Ciò
derivava sia dal loro fondamento giuridico sia dai limiti
posti all’esercizio delle loro competenze ratione personae.
Sotto il primo aspetto, essi trovavano il loro fondamento
in strumenti posti in essere dalle sole Potenze vincitrici:
per quanto riguarda il Tribunale di Norimberga, dall’Accordo
di Londra dell’8 agosto 1945 tra Francia, Regno Unito,
Stati Uniti e Unione Sovietica; per quanto riguarda
il Tribunale di Tokio, da una decisione unilaterale
del 19 gennaio 1946 del Comandante Supremo delle Potenze
Alleate, generale MacArthur. Sotto il secondo aspetto,
fin dall’inizio, fu chiaro che tali Tribunali si sarebbero
occupati esclusivamente di individui appartenenti alle
Potenze nemiche, facendo così della nazionalità
un elemento chiave per la selezione degli imputati.
Sotto il profilo della competenza i due Tribunali avevano
cognizione per i crimini contro la pace, i crimini di
guerra, i crimini contro l’umanità, questi ultimi
limitatamente agli atti posti in essere in esecuzione
o in connessione con le altre due categorie di crimini.
La loro giurisdizione, tuttavia, era limitata ai crimini
che non si caratterizzavano per una particolare localizzazione
geografica, lasciando gli altri alla competenza dei
giudici interni ed elevando, in questo modo, la gravità
del crimine a criterio di ripartizione fra le competenze
del giudice internazionale e le competenze dei giudici
interni.[17]
Ancora più incisivo era il problema relativo
all’osservanza del divieto di retroattività.
Il rispetto di questo principio, definito come un “principio
fondamentale di giustizia” dagli stessi redattori del
Patto di Londra, imponeva di non punire azioni che al
tempo in cui furono commesse non erano punibili. Quest’obiezione
non toccava la punibilità dei crimini di guerra,
già da tempo conosciuti nel diritto internazionale,
ma quella delle altre due fattispecie: i crimini contro
l’umanità e la guerra di aggressione, definiti
per la prima volta negli Statuti dei due Tribunali ad
hoc.
Il problema era quindi quello di conciliare il principio
di retroattività con la volontà di non
lasciare impuniti questi crimini. Per i crimini contro
l’umanità, in particolare, si trovò quindi
la scappatoia giuridica di collegare questi fatti ai
crimini di guerra, dichiarando punibili soltanto i crimini
in diretta connessione temporale, con quelli a cui lo
Statuto si riferiva come a crimini di guerra. La conseguenza
era però che tutte le azioni che corrispondevano
alla fattispecie di crimini contro l’umanità,
ma che furono commesse, prima della guerra, da tedeschi
contro tedeschi, e soprattutto l’assassinio di massa
degli ebrei, già allora incominciato, non rientravano
in quest’ambito e rimasero impunite.
Dietro la spinta dei risultati dei due Tribunali militari,
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, adottò
la Convenzione per la prevenzione e la repressione del
delitto di genocidio, in cui si prevedeva l’istituzione
in tempi rapidi di un tribunale internazionale (mai
istituito), il quale avrebbe avuto competenza esclusiva,
per gli Stati che ne accettavano la giurisdizione, nel
processare gli accusati.
- Segue: IL TRIBUNALE PER I CRIMINI COMMESSI NELLA
EX JUGOSLAVIA
La comunità internazionale è nuovamente
ricorsa all’istituzione di Tribunali internazionali
in seguito alle guerre di Jugoslavia e Ruanda.
Il conflitto jugoslavo è ormai considerato il
prototipo delle guerre di pulizia etnica, che significa
usare la violenza e le deportazioni per cancellare ogni
traccia delle altre comunità etniche che in precedenza
coabitavano con i serbi nei territori della Repubblica
jugoslava.
La guerra ha preso le mosse dalla dichiarazione di
indipendenza di Croazia e Slovenia del 25 giugno 1991.
Il passo politico precedente, cui le due dichiarazioni
di indipendenza si riallacciano, è quello compiuto
dalla Serbia di Milosevic, nel marzo 1989, che aveva
messo fine allo speciale statuto di autonomia riconosciuto
nella Costituzione jugoslava alle province della Vojvodina
e del Kossovo: l’aumentato peso politico e militare
della Serbia, nella complessa struttura costituzionale
della Federazione jugoslava, minacciava direttamente
i regimi politici delle altre repubbliche.
Nel giugno del 1991 l’esercito federale (l’Armata Rossa,
in cui prevale la componente serba) interviene in Slovenia.
La breve guerra serbo-slovena si conclude, però,
con la sostanziale vittoria della piccola repubblica
settentrionale. Nello stesso periodo scoppiano anche
i primi combattimenti in Croazia tra forze militari
e di polizia croate e milizie serbe, sostenute dal governo
di Milosevic di Belgrado.
A queste prime dichiarazioni di indipendenza fanno
seguito anche quella della Macedonia, il 15 settembre
1991, a seguito di un referendum vinto dagli indipendentisti
con oltre il 95% di consensi, e quella della Bosnia-Erzegovina
votata, il 14 ottobre dello stesso anno, dalla maggioranza
del parlamento.
Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con risoluzioni
n. 713 (1991), 721 (1991) e 727 (1992), descrive le
violazioni di diritto internazionale umanitario, che
si stanno registrando nell’ex Jugoslavia, come episodi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
Nei primi mesi del 1992 Serbia e Croazia firmano il
cessate il fuoco; contemporaneamente in Bosnia-Erzegovina
il referendum sull’indipendenza vince con il 62% di
suffragi. Il referendum è, però, boicottato
dai serbi di Bosnia, la cui assemblea popolare, proclama,
il 7 aprile 1992, la Repubblica serba di Bosnia, il
cui leader Karadzic dichiara che essa occupa il 69%
del territorio della Bosnia.
Il 27 aprile dello stesso anno viene proclamata a Belgrado
la nascita della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia
e Montenegro). Questi avvenimenti segnano lo smembramento
di quella che era la Repubblica socialista federale
di Tito.
Respingendo seccamente le proposte di creare una libera
federazione, rifiutando di adottare le riforme (democrazia
e libero mercato all’occidentale) che avevano già
investito l’ex blocco sovietico, Milosevic ha scelto
il confronto militare. Il 13 luglio 1992, con risoluzione
764 del Consiglio di Sicurezza l’ONU stabilisce che
“le violenze perpetrate nella ex Jugoslavia costituiscono
crimini internazionali la cui commissione genera responsabilità
penali individuali” e successivamente il 6 ottobre,
con risoluzione 780, il Consiglio di Sicurezza istituisce
una commissione di esperti (cd. “Commissione 780”) con
il compito di indagare su queste violazioni del diritto
umanitario.
Il 10 febbraio 1993 la Commissione consegna al Consiglio
di Sicurezza il suo primo rapporto, contenente una serie
di dati sui crimini commessi dalle varie parti in lotta
nel territorio della ex Jugoslavia. Spinto dalle incalzanti
richieste degli Stati e dalla escalation di atrocità,
di cui i mass media cominciano a dare notizia, il Consiglio
di Sicurezza il 22 febbraio 1993 adotta la risoluzione
n. 808 con cui incarica il Segretario Generale Boutros-Ghali
di presentare entro sessanta giorni un rapporto sull’istituzione
di un tribunale penale internazionale che giudichi i
crimini perpetrati nella ex Jugoslavia. Nel maggio dello
stesso anno il Segretario Generale dell’ONU presenta
il rapporto richiesto, comprendente la proposta di Statuto
del tribunale internazionale per la ex Jugoslavia[18]
e la cui bozza viene votata, il 25 maggio, all’unanimità
dal Consiglio di Sicurezza, che istituisce formalmente,
con la risoluzione n. 827, il Tribunale penale internazionale
per i crimini commessi nella ex Jugoslavia, con sede
all’Aja. Al Tribunale sono state attribuite competenze
ratione temporis, loci e materiae limitate: esso è
competente per i crimini commessi nella ex Jugoslavia
a partire dal 1° gennaio 1991 fino ad una data che
il Consiglio determinerà quando sarà ristabilita
la pace. Ratione materiae, la competenza è stata
limitata ai crimini di guerra e ai crimini contro l’umanità,
con esclusione quindi del crimine di aggressione.[19]
- Segue: IL TRIBUNALE PER I CRIMINI COMMESSI NEL RUANDA
A breve distanza dalla decisione del Consiglio di Sicurezza
di istituire un Tribunale internazionale ad hoc per
la ex Jugoslavia, il supremo organo dell’ONU ha imboccato
per la seconda volta questa strada: il giorno 8 novembre
1994 con risoluzione n. 1168 viene istituito il Tribunale
penale internazionale per il Ruanda, con sede ad Arusha.
Il Tribunale ha competenza per i crimini di guerra e
contro l’umanità commessi nel territorio del
Ruanda e, limitatamente ai cittadini ruandesi, per gli
atti e violazioni commesse nel territorio degli Stati
limitrofi, dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.
Sembra opportuno esaminare brevemente le ragioni che
hanno portato all’istituzione di questo Tribunale speciale.
La crisi che si è verificata nel 1994 in Ruanda
non costituisce un fatto improvviso: da decenni il paese
era teatro di scontri tra le due etnie Hutu e Tutsi.
La situazione è, però, precipitata il
6 aprile 1994 quando, dopo un attentato che ha provocato
la morte dei due presidenti di Ruanda e Burundi, gli
Hutu al potere hanno iniziato a compiere gravi massacri
a danno delle popolazioni Tutsi.[20]
Nel maggio del 1994, in seguito ad una missione in
Ruanda dell’Alto Commissario per i diritti umani dell’ONU,
viene chiesta la convocazione di una sessione straordinaria
della Commissione dei diritti umani. La sessione si
svolge il 24 e 25 dello stesso mese e il relatore speciale
per il Ruanda, Réné Degni-Ségui,
nominato dalla Commissione, nei suoi rapporti ribadisce
più volte il carattere di genocidio che rivestono
i massacri compiuti contro i Tutsi.[21]
La situazione si protrae fino al 15 luglio 1994, quando
il potere passò al Fronte Patriottico del Ruanda,
composto in gran parte da Tutsi, ma con la partecipazione
di leader moderati Hutu. Il nuovo Governo decise di
ripristinare l’ordine, ma anche di fare giustizia. Diverse
erano le esigenze: in primo luogo quella di punire i
colpevoli di crimini orrendi, dettata anche dalla necessità
pratica di evitare lo scatenarsi di vendette private
che avrebbero creato una spirale di violenze; in secondo
luogo era necessario assicurare dei processi equi ed
imparziali, in modo da convincere le migliaia di Hutu
(sparpagliati in Burundi, Tanzania e Zaire), a rientrare
con la convinzione che sarebbero
stati giudicati in base a processi regolari.
Si pose quindi il problema dei tribunali competenti:
i crimini dovevano essere giudicati dai tribunali del
Ruanda o da un organo internazionale? A favore della
soluzione “nazionale” vi erano varie considerazioni:
le corti ruandesi potevano costituire il forum conveniens,
perché le prove principali si trovavano sul territorio
del Ruanda; inoltre, quelle Corti sarebbero state più
sensibili di qualunque altro tribunale alle esigenze
della popolazione; ma soprattutto i processi da esse
tenuti sarebbero stati “visti” da tutta la popolazione.
Tuttavia i tribunali ruandesi avrebbero potuto rivelarsi
non imparziali, proprio per la fortissima carica emotiva
dei processi contro i crimini commessi in quel Paese.
Un altro problema da tenere in considerazione è
che la guerra civile aveva avuto come conseguenza, tra
l’altro, l’uccisione o la fuga di molti giudici e procuratori
ruandesi: il ricorso ai tribunali nazionali avrebbe
quindi comportato la necessità del rapido ripristino
della magistratura ruandese.[22]
A favore della creazione di un Tribunale internazionale
militavano alcune considerazioni importanti. Anzitutto
la gravità degli atti di genocidio perpetrati
nel 1994 in quel Paese induceva a ritenere che quei
crimini non dovessero concernere solo la comunità
ruandese, ma tutta la comunità internazionale:
perciò, sarebbe stato logico che su di essi si
pronunciasse un organo internazionale, espressione di
tutta la comunità internazionale. In secondo
luogo, quei crimini costituiscono non solo reati per
il diritto ruandese, ma anche atti vietati solennemente
dal diritto internazionale: e un tribunale internazionale
può, più di qualunque corte interna, interpretare
ed applicare il diritto internazionale. In terzo luogo,
solo un tribunale internazionale poteva dare garanzie
certe di assoluta indipendenza ed imparzialità:
la composizione di un tale tribunale e le sue regole
di procedura potevano consentire una valutazione super
partes difficilmente conseguibile da un tribunale interno.[23]
Inizialmente, lo stesso Governo del Ruanda si pronunciava
a favore della creazione di un Tribunale internazionale:
il 6 agosto 1994, il Ministro della Giustizia del Ruanda
inviava al Segretario Generale dell’ONU, Boutrus Ghali,
una lettera con la quale chiedeva l’urgente istituzione
di un tribunale, concludendo che “la pace e la stabilità
della regione sarebbero state molto potenziate da una
risposta internazionale coerente, rapida ed efficace”.
Dopo questo primo sostegno alla soluzione internazionale,
il Governo del Ruanda ha incominciato ad esitare fino
ad arrivare a schierarsi contro la creazione del Tribunale,
al punto che trovandosi ad essere membro non permanente
del Consiglio di Sicurezza, ha votato contro la risoluzione
n. 1168.
Tra i vari motivi che hanno indotto il Governo ruandese
a questa posizione, alcuni meritano di essere sottolineati.
Innanzitutto, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU aveva
escluso dallo Statuto la pena di morte per i criminali
condannati. Il Ruanda, invece, prevede la pena di morte
e soprattutto intendeva irrogarla contro gli autori
dei più gravi crimini commessi in quel periodo.
Di fronte alla fermezza del Consiglio di Sicurezza,
il governo ruandese ha fatto notare che l’istituzione
del Tribunale internazionale, e la circostanza che probabilmente
esso processerà solo i leader politici e militari
(attualmente in Ruanda sono detenuti più di ottomila
ruandesi sospettati di gravi crimini, e il Tribunale
internazionale potrà processarne solo alcune
centinaia), porterà a una sorprendente conclusione:
i capi, se condannati a livello internazionale, dovranno
solo scontare pene detentive, mentre gli autori materiali
dei crimini saranno passibili della pena capitale, nell’ipotesi
assai probabile che essi siano processati da tribunali
ruandesi.
Un’altra obiezione mossa dal Ruanda concerne la competenza
temporale del Tribunale internazionale. Le Nazioni Unite
hanno deciso che questo organo può giudicare
non solo i reati commessi dagli Hutu, ma anche le violazioni
perpetrate dai Tutsi durante la guerra civile; di conseguenza,
la competenza temporale del Tribunale non è limitata
al periodo aprile-luglio 1994 (come richiesto dal Ruanda),
ma si estende a tutto il 1994 e quindi anche agli atti
commessi dal Fronte Patriottico del Ruanda.[24]
- Segue: IL FONDAMENTO LEGALE PER L’ISTITUZIONE DEI
TRIBUNALI INTERNAZIONALI
Come si visto in precedenza, i Tribunali per la ex
Jugoslavia ed il Ruanda sono stati istituiti dal Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite con due risoluzioni.
Grandi perplessità ha suscitato nella dottrina
la via scelta per l’istituzione di questi tribunali
che non è stata quella dell’accordo internazionale,
bensì quella della decisione di un organo internazionale.
Varie sono state le tesi proposte in ordine alla questione
della legittimità dei due nuovi organi giudiziari.
Per chiarire il problema è interessante prendere
le mosse dalla sentenza emessa dalla Camera d’Appello
del Tribunale per la ex Jugoslavia, il 2 ottobre 1995,
sul caso Dusko Tadic, la quale si è occupata
della controversa questione relativa al fondamento giuridico
del potere del Consiglio di Sicurezza di istituire lo
stesso Tribunale.[25]
Le contestazioni della difesa, portate all’attenzione
della Camera d’Appello, si muovevano lungo due direttrici
fondamentali. Con una prima eccezione si chiedeva alla
Camera d’Appello di pronunciarsi sul potere del Consiglio
di Sicurezza di istituire un organo sussidiario di carattere
giurisdizionale. Ciò che si contestava era che
il Consiglio potesse attribuire ad un organo sussidiario
una funzione che la Carta delle Nazioni Unite non conferisce
allo stesso Consiglio.
Il Consiglio nella risoluzione 827 non aveva preso
posizione sulla base giuridica dell’istituzione del
Tribunale, chiedendo al Segretario Generale un rapporto.
Nel rapporto del 3 maggio 1993, il Segretario Generale
sosteneva che il Tribunale è un organo sussidiario
del Consiglio ai sensi dell’art. 29 della Carta delle
Nazioni Unite. In realtà l’art. 29 stabilisce
che il Consiglio può istituire organi sussidiari
che ritiene necessari per lo svolgimento delle sue funzioni,
mentre nel caso in esame all’organo sussidiario (il
Tribunale) è stata attribuita una funzione, quella
giurisdizionale, che la Carta non attribuisce al Consiglio.
La Camera d’Appello ha però ritenuto legittima
l’istituzione del Tribunale in quanto la funzione esercitata
dal Consiglio, attraverso questa misura, è quella
di assicurare il mantenimento della pace.
Con una seconda eccezione si chiedeva alla Camera d’Appello
di verificare se l’istituzione del Tribunale costituisse
una misura riconducibile ad uno dei poteri attribuiti
al Consiglio di Sicurezza nell’ambito della Carta, dal
momento che una misura di questo genere non è
prevista espressamente in alcuna disposizione.
L’individuazione di questo fondamento è compiuta
dalla Camera d’Appello attraverso l’esame delle disposizioni
contenute nel Capo VII della Carta. Non è stata
presa in considerazione, invece, la possibilità
che il fondamento si possa trovare in altre disposizioni
della Carta, in particolare nell’art 24, che la Corte
Internazionale di Giustizia, nel parere del 1971 sulla
Namibia, ha individuato come la base giuridica delle
azioni del Consiglio di Sicurezza, che non rientrano
espressamente nei capitoli VI e VII e nell’art. 25,
che, nello stesso parere, è stato indicato come
quello che attribuisce al Consiglio il potere di adottare
decisioni vincolanti.
La scelta compiuta dalla Camera d’Appello sembra, però,
da condividere, non solo perché la soluzione
proposta dalla Corte di Giustizia suscita numerose riserve,
ma soprattutto perché lo stesso Consiglio di
Sicurezza ha indicato (nel Preambolo dello Statuto)
nel Capo VII, la base giuridica della propria decisione.
La Camera d’Appello si è quindi soffermata ad
analizzare gli artt. 40, 41 e 42 della Carta. Immediatamente
è stata esclusa l’applicabilità degli
artt. 40 e 42. L’art. 40 attribuisce al Consiglio il
potere di adottare misure provvisorie dirette ad impedire
l’aggravarsi di una situazione, riferendosi quindi,
secondo il Tribunale ad interventi di emergenza più
che all’esercizio di un’attività giurisdizionale.
L’art. 42, invece, riguarderebbe solo le misure implicanti
l’uso della forza e tale non può certo essere
considerata l’istituzione di un Tribunale penale.
La Camera d’Appello ha quindi individuato il fondamento
giuridico nell’art. 41 della Carta, sostenendo fra l’altro
che contro questa valutazione non può essere
addotto il fatto che l’istituzione di un Tribunale non
sia compresa tra le misure espressamente indicate in
tale disposizione, la quale avrebbe un carattere meramente
esemplificativo.[26] La tesi della Camera d’Appello,
che ha individuato come base giuridica per l’istituzione
dei Tribunali penali l’art. 41 della Carta delle Nazioni
Unite, era già stata avanzata dalla dottrina,
anche se buona parte della dottrina, aveva comunque
cercato una base giuridica negli artt. 40 e 42,[27]
nonché nell’art. 24.
Una tesi particolarmente interessante è, però,
quella espressa dal Condorelli,[28] il quale considera
ormai obsoleto il dibattito sulla legalità, affermando:
“sono fermamente convinto che oggi – sottolineo l’oggi,
contrapponendolo a ieri – si possa serenamente rispondere
in modo positivo alla domanda se l’istituzione da parte
del Consiglio di Sicurezza dei Tribunali penali ad hoc
trovi o no nella Carta un fondamento giuridico adeguato.
Voglio dire che, secondo me, questa questione non va
più discussa alla fine del 1995 come si poteva
fare alcuni anni addietro, cioè senza tenere
conto di tutto quello che è accaduto di nuovo
dal momento in cui i due Tribunali sono stati per così
dire inventati”. Secondo Condorelli, infatti, non si
può continuare a discutere di legalità
limitandosi ad utilizzare semplicemente argomenti basati
sull’interpretazione letterale della Carta. Innanzitutto,
si deve tenere conto del fatto che l’Assemblea Generale
ha dato e dà sostegno ai Tribunali in diversi
modi (prendendoli in carico nel bilancio e appoggiandone
l’azione) e che negli Accordi di pace per la ex Jugoslavia
il ruolo del Tribunale penale internazionale è
riconosciuto ed affermato da tutte le Parti contraenti.
Questi dati indicano che secondo la comunità
internazionale gli Stati membri dell’ONU hanno ratificato
l’interpretazione della Carta secondo cui il Consiglio
di Sicurezza aveva il potere di creare i Tribunali,
come misura rientrante nel Capo VII. Questo, secondo
Condorelli, è un caso esemplare in cui si può
constatare che la pratica seguita nell’applicazione
del trattato permette di considerare raggiunto l’accordo
delle parti in relazione all’interpretazione del trattato,
così come prevede l’art. 31, 3° comma, lett.
b) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
L’autore offre, anche, un nuovo spunto di riflessione
utilizzando l’art. 51 della Carta, in cui, a suo parere,
“vi si mette in evidenza, ed in termini decisi oltrechè
generali (cioè, a ben vedere, indipendentemente
dal collegamento con la legittima difesa) che il Consiglio
di Sicurezza ha il potere di agire in qualsiasi momento
nel modo necessario per mantenere e ristabilire la pace
e la sicurezza internazionali. In nessun altro punto
della Carta è esplicitato in modo così
netto, mediante un linguaggio da riserva automatica,
l’altissima discrezionalità di cui gode il Consiglio
della scelta della maniera adatta di agire”.[29]
Infine, si deve tenere conto della proposta di quella
parte della dottrina che ritiene di poter individuare
la base giuridica dell’istituzione di Tribunali ad hoc
in una norma di diritto internazionale generale. Il
Carella, a questo proposito, sottolinea come, per la
repressione dei crimini di guerra, contro l’umanità
e la pace, commessi da individui, una norma consuetudinaria
di diritto internazionale prevederebbe il principio
della giurisdizione universale, e cioè la facoltà
per ogni Stato di esercitare la giurisdizione sugli
individui che li abbiano commessi. Tale potere potrebbe
tuttavia essere esercitato non solo dagli Stati, ma
anche da altri soggetti del diritto internazionale generale,
ed in particolare dalle Organizzazioni internazionali.[30]
Si può comunque concludere che, nonostante tutti
i dubbi relativi alla legittimità dell’istituzione
dei due Tribunali ad hoc da parte del Consiglio di Sicurezza,
questa probabilmente costituiva l’unica strada possibile.
Infatti, convocare una conferenza diplomatica in cui
negoziare un trattato istitutivo dell’organo, avrebbe
significato ritardare notevolmente i tempi. Questo avrebbe
potuto comportare la perdita delle prove e la fuga dei
colpevoli. Di fronte all’esigenza di intervenire prontamente
ed efficacemente nel caso concreto, forse l’unico strumento
utilizzabile era appunto quello della decisione di un
organo internazionale.
- Segue: I LAVORI PREPARATORI E LA CONFERENZA DI ROMA
PER L’ISTITUZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
Negli anni novanta, a seguito delle stragi commesse
in Cambogia, ex Jugoslavia e Ruanda, l’opinione pubblica
mondiale chiese, sempre più insistentemente,
l’istituzione di un sistema giudiziario penale internazionale.
L’idea di una giurisdizione penale permanente è
stata sicuramente rafforzata dalla istituzione dei due
Tribunali per la ex Jugoslavia e il Ruanda, tanto che
nel 1995 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituì
un Comitato ad hoc incaricato di analizzare le questioni
relative alla creazione di una corte permanente. Dopo
un anno il Comitato sollecitò l’Assemblea Generale
ad istituire un Comitato Preparatorio (il c.d. “PREPCOM”).[31]
Esso presentò, alla fine dello stesso anno, un
importante rapporto in due volumi all’Assemblea Generale,
la quale estese il mandato del PrepCom al periodo 1997-1998.
Il nuovo mandato prevedeva l’elaborazione di un testo
consolidato (un testo che includesse tutte le proposte
dei vari Governi) da trasmettere ad una Conferenza Diplomatica.[32]
Infine, l’Assemblea Generale ha deciso di convocare
in Roma, dal 15 giugno al 17 luglio 1998, una Conferenza
Diplomatica dei Plenipotenziari per l’istituzione della
Corte Penale Internazionale ed ha disposto la trasmissione
del testo del progetto di statuto, allora ancora in
corso di elaborazione avanti il Comitato Preparatorio,
direttamente alla Conferenza.[33]
Il 3 aprile 1998 il PrepCom , terminati con successo
i propri lavori, ha trasmesso alla Conferenza Diplomatica,
in esecuzione della citata risoluzione dell’Assemblea
Generale, il proprio rapporto sull’attività svolta,
contenente in allegato il progetto di Statuto della
Corte penale internazionale.[34]
Il progetto di Statuto, predisposto dal Comitato Preparatorio,
che ha costituito la base dei lavori della Conferenza
di Roma, era diviso in tredici parti ed era composto
da 116 articoli. Nonostante le carenze tecniche del
testo - dovute alle particolari modalità con
le quali era stato elaborato dalle Rappresentanze Diplomatiche
degli Stati, spesso prive di esperti di diritto in genere
e di diritto internazionale comparato in particolare
- le differenti visioni politiche e le diverse estrazioni
giuridiche delle varie Delegazioni avevano trovato tutte
collocazioni all’interno del progetto, sia laddove le
contraddizioni siano state positivamente risolte, sia
laddove le Delegazioni non fossero riuscite a raggiungere
una soluzione unitaria, e si fossero, quindi, limitate
a proporre alla Conferenza le possibili soluzioni alternative.[35]
Questa caratteristica del progetto di Statuto era diretta
conseguenza della natura del mandato conferito dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite al Comitato Preparatorio,
nel quale i rappresentanti degli Stati partecipanti
possedevano mandato non di negoziazione, ma di mera
compilazione di un testo consolidato sul quale potesse
convergere il maggior numero di consensi da parte degli
Stati e che potesse quindi costituire una valida base
per le successive negoziazioni diplomatiche, senza però
che il testo fosse vincolante per gli Stati partecipanti.
Ma il numero assai rilevante di questioni lasciate
irrisolte dal PrepCom e rinviate alla negoziazione da
svolgersi durante la Conferenza Diplomatica, ha costituito
un grande limite operativo ed ha rischiato di condizionare
negativamente l’esito della Conferenza. Le alternative
più significative, infatti, erano state proposte
dalle Grandi Potenze, il cui supporto alla creazione
della Corte penale internazionale non era affatto scontato,
dato che il ruolo di preminenza che esercitano, attualmente,
nella giustizia internazionale è destinato ad
essere eroso dall’istituzione del nuovo organismo giudiziario.
Tali preoccupazioni della vigilia si sono rivelate fondate
e sono state superate solo nelle sedute finali degli
organi della Conferenza.
I lavori della Conferenza di Roma hanno avuto inizio
il 15 giugno 1998. Subito è stato adottato il
Regolamento interno della Conferenza, e, sulla base
degli artt. 4, 6, 11 e 49 dello stesso, sono stati eletti
i funzionari di vertice della Conferenza e sono stati
formati il Comitato Generale, il Comitato di Redazione
ed il Comitato per la Verifica delle Credenziali, organi
che aggiungendosi all’Assemblea Plenaria ed al Comitato
Plenario, hanno completato l’organigramma della Conferenza
Diplomatica.
Lo svolgimento dei lavori prevedeva l’esame, da parte
del Comitato Plenario, del Progetto di Statuto predisposto
dal PrepCom ed il deferimento al Comitato di Redazione
del testo delle disposizioni sulle quali fosse stato
via via raggiunto il necessario consenso, attraverso
le opportune negoziazioni diplomatiche. Compito del
Comitato di Redazione sarebbe stato quello di tradurre
il testo negoziato, in forma giuridica e nelle sei lingue
ufficiali della Conferenza (inglese, francese, russo,
arabo, spagnolo e cinese), per poi trasmetterlo nuovamente
al Comitato Plenario per l’approvazione e l’invio all’Assemblea
Plenaria, organo competente all’adozione definitiva.
Il 17 luglio 1998 venne approvato lo Statuto della
Corte, con l’annesso Atto Conclusivo della Conferenza,
con un voto largamente maggioritario, e più largo
anche della maggioranza qualificata richiesta (pari
a due terzi degli Stati presenti e votanti, che rappresentassero
anche la maggioranza assoluta degli Stati presenti alla
Conferenza). Alla votazione, infatti, presero parte
148 dei 160 Stati partecipanti alla Conferenza: 120
hanno votato a favore, 21 si sono astenuti e 7 hanno
votato contro: le opposizioni più clamorose sono
state espresse da Stati Uniti, Cina India ed Israele.
Gli Stati Uniti, in particolare, subiscono una sconfitta
diplomatica cocente, non essendo riusciti ad imporre
il loro punto di vista né sulla questione del
crimine di aggressione (che volevano fosse escluso dalla
competenza della Corte) né sul ruolo del Consiglio
di Sicurezza che secondo gli americani doveva erigersi
quale organo di tutela e di supervisione sull’operato
della Corte.
In conformità alle disposizioni contenute nei
punti 24 e 25 dell’Atto Conclusivo e dell’art. 125 dello
Statuto di Roma, il 18 di luglio dello stesso anno i
due strumenti sono stati aperti alla firma ed all’adesione
di tutti gli Stati, sia dei 160 partecipanti alla Conferenza
di Roma che di quelli non partecipanti, siano o meno
membri delle Nazioni Unite.
Gli Stati che già durante la Conferenza avevano
firmato lo Statuto si erano assunti il compito di provvedere,
sulla base dei rispettivi ordinamenti interni, a ratificare,
accettare o approvare lo Statuto (art. 125, comma 2).
Per gli Stati non firmatari è comunque consentita
in ogni momento l’adesione allo Statuto (art. 125, comma
3).
Con la ratifica dello Statuto, dunque, gli Stati attribuiranno
alla Corte una funzione tipica del loro dominio riservato:
la potestà punitiva nei confronti di individui.
L’art. 126 dello Statuto prevedeva che per l’effettiva
entrata in vigore dello Statuto di Roma e, quindi, per
la concreta creazione della Corte sarebbe stato necessario
il deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni
Unite, di almeno sessanta strumenti di ratifica, accettazione,
approvazione od adesione.[36] Tale numero minimo di
ratifiche costituisce lo strumento, che è stato
individuato in sede di negoziati, per bilanciare da
un lato l’esigenza di consentire l’istituzione della
Corte in tempi ragionevolmente brevi (prevedendo quindi
un numero di ratifiche non elevato), e dall’altro quella
di far si che la Corte divenisse effettiva solo quando
fosse stata dotata di un ampio e concreto consenso internazionale
(prevedendo un consistente numero di ratifiche).[37]
Nonostante la rigidità imposta al meccanismo
dall’impossibilità di apporre riserve allo Statuto
in sede di ratifica, accettazione, approvazione od adesione
(art. 120), lo scorso 11 aprile 2002 è stato
raggiunto il numero di ratifiche richieste dal protocollo
di adesione. Lo Statuto è stato ratificato,infatti,
da sessantasei Paesi, sei in più di quelli necessari,
dimostrando in tal modo che sia gli Stati che l’opinione
pubblica internazionale hanno sentito e continuano a
sentire forte la necessità di una giurisdizione
penale internazionale.
La Corte, pertanto, entrerà ufficialmente in
funzione il 1° luglio del 2002.
- Segue: LE RAGIONI PER L’ISTITUZIONE DI UNA CORTE
PENALE INTERNAZIONALE
Vi sono molte ragioni, sia pratiche sia di principio,
che giustificano gli sforzi per dare vita ad una Corte
penale internazionale permanente.[38] Tra le tante,
alcune sembrano particolarmente importanti. Innanzitutto,
a fondamento dell’istituzione di un meccanismo di giustizia
internazionale si colloca l’esigenza che l’impunità
dei responsabili non porti a dimenticare le più
gravi atrocità commesse, le violazioni che arrivano
a negare l’essenza stessa della dignità umana.
La comunità internazionale ha un dovere di civiltà
nei confronti delle vittime delle atrocità e
nei confronti delle generazioni future: preferire la
giustizia all’oblio, una giustizia che sia equa ed imparziale.
L’impunità di fatto garantita agli autori di
simili crimini a causa dell’inefficienza dei sistemi
giudiziari nazionali è stata messa ben in luce
dalle riflessioni svolte, nell’ottobre del 1996, durante
un convegno organizzato da Amnesty International, dall’allora
Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite,
José Ayale Lasso, secondo il quale “è
una crudele ironia che un individuo abbia più
possibilità di essere processato e giudicato
per aver ucciso un uomo che per averne uccisi centomila”.
Una Corte penale internazionale assolverebbe, inoltre,
ad un’altra fondamentale funzione: quella di porre fine
ai conflitti, evitando la vendetta. Quando, infatti,
lo Stato o la comunità internazionale non possono
o non vogliono fare giustizia, si ingenera il rischio
che coloro che dei crimini sono stati le vittime dirette
cerchino di farsi giustizia da soli. Non solo: l’incapacità
da parte dei governi di fare giustizia alimenta l’impunità
e il senso di frustrazione e impotenza di fronte alle
più gravi violazioni del diritto umanitario e
dei diritti umani, fornendo continuamente alimento alla
violenza, dal livello interpersonale a quello internazionale.
In situazioni che comportano conflitti etnici, la violenza
genera altra violenza: la garanzia che almeno alcuni
autori di crimini contro l’umanità o di crimini
di guerra possano essere giudicati, agisce da deterrente
ed accresce la possibilità di porre fine ad un
conflitto.
La Corte penale internazionale è stata definita
l’anello mancante del sistema giuridico internazionale.
La Corte di Giustizia dell’Aja, infatti, esercita la
propria giurisdizione esclusivamente sugli Stati, non
sugli individui: senza una giurisdizione penale internazionale
che abbia competenza nei confronti dei singoli individui,
atti di genocidio e gravi violazioni dei diritti umani
rimarrebbero impuniti. Il principio fondamentale sul
quale si fonda la giurisdizione penale è l’idea
che la responsabilità sia personale. Questo principio
riveste un’importanza preponderante quando si tratti
di giudicare reati su vasta scala, quali i crimini di
guerra o i crimini contro l’umanità. Solo punendo
i singoli autori dei crimini sarà possibile evitare
di considerare colpevole un intero popolo, un’intera
nazione, per il solo fatto di essere stata “parte avversa”
in un conflitto. In mancanza di un accurato accertamento
dei fatti e delle singole responsabilità, il
rischio di alimentare nazionalismi aggressivi e xenofobia
diventa particolarmente alto.
Ci si può chiedere, però, a quale scopo
istituire un Tribunale internazionale, quando potrebbero
bastare i giudici interni a fare giustizia anche nei
casi più difficili e atroci. Gli Stati sono d’accordo
che i criminali dovrebbero, normalmente, essere giudicati
dalle istituzioni nazionali, ma varie sono le ragioni
che in certe situazioni rendono preferibile una giustizia
internazionale. Innanzitutto, quella di rompere la spirale
della vendetta e della rappresaglia, in quanto, c’è
il rischio che lo Stato territoriale, che più
da vicino ha vissuto il dramma del conflitto o della
violazione sistematica dei diritti umani di cui si tratta,
giudichi con minore imparzialità i responsabili
dei crimini. La storia, anche recente, mostra che quando
è il nuovo regime o la fazione risultata vincitrice
dal conflitto a giudicare i crimini commessi dalla parte
avversa, gli strumenti di giustizia finiscono per essere
piegati a mezzi di vendetta.
In secondo luogo, si deve tenere conto del fatto che,
la giustizia dello Stato difficilmente viene attivata.
Gli esempi di trattati internazionali che pongono il
principio della giurisdizione universale sono numerosi.
Il principio stabilisce che tutti gli Stati parti della
Convenzione hanno “l’obbligo giuridico” di processare
o estradare i presunti autori dei crimini individuati
dalla Convenzione (principio dell’aut dedere aut judicare).
Questa norma è rimasta sostanzialmente disattesa.
Solo recentemente vi è qualche caso di applicazione,
ma si tratta anche in queste sporadiche ipotesi, di
interventi degli Stati fondati su un interesse “nazionalistico”.
Per esempio, l’interesse dell’Italia a punire autori
dei crimini commessi negli anni 70 e 80 dalla dittatura
argentina è dato dalla nazionalità italiana
di alcune delle vittime dì quel regime, oltre
che dal carattere di crimine contro l’umanità
che i fatti di sparizioni forzate e tortura rivestono.
L’Italia non interviene, tuttavia, a perseguire argentini
resisi colpevoli di crimini nei confronti di loro connazionali,
né interviene a punire ruandesi colpevoli di
genocidio a danno di altri ruandesi.
L’esistenza di un Tribunale internazionale permetterebbe
di esercitare l’azione penale anche quando nessuno Stato
ha interesse a farlo.
In terzo luogo, la giustizia affidata ai singoli Stati
finirebbe così per “minimizzare” l’entità
del crimine. I crimini che rientrerebbero nella competenza
della Corte penale internazionale sono crimini internazionali
proprio perché il loro carattere sistematico
e l’entità dell’offesa da essi recata non toccano
solo la sfera personale degli individui, ma attentano
all’umanità stessa, in quanto violano beni considerati
essenziali per l’intera Comunità mondiale. Qualora
tali crimini vengano perseguiti su iniziativa di un
solo Stato, la loro gravità rischia di essere
sminuita. L’encomiabile atto di giustizia del singolo
Stato può in qualche modo avere l’effetto di
sminuire il carattere di offesa contro la specie umana
che certi crimini rivestono, dimostrando come l’entità
della violazione sia stata effettivamente riconosciuta
solo da pochi e non dall’intera comunità internazionale.
Infine, un’ultima ragione può essere costituita
dal fatto che lo Stato spesso non ha risorse sufficienti
per perseguire i crimini internazionali. Non di rado
il carattere internazionale di questi crimini non è
legato solo alla loro gravità, ma anche al dato
geografico, ossia al fatto di aver esplicato i propri
effetti in più Stati o alla circostanza che i
sospetti, i testimoni, le vittime si trovano sparsi
in paesi diversi. Per perseguire tali crimini le capacità
di indagine di un singolo Stato sono il più delle
volte insufficienti e, comunque, si scontrano con l’opposizione
degli altri Stati a subire ingerenze territoriali. Un
Tribunale internazionale che fosse dotato di mezzi finanziari
sufficienti e di un apparato esecutivo adeguato alla
natura internazionale delle indagini avrebbe, invece,
molte più probabilità di successo. Naturalmente,
allo stato attuale, questo successo è ancora
fortemente condizionato dagli Stati che tendono ad oppone
la loro sovranità esclusiva non solo a fronte
dell’ingerenza investigativa” di uno stato terzo, ma
anche di quella di un organismo internazionale. Per
questo motivo è essenziale che una Corte penale
internazionale permanente sia dotata dei poteri adeguati
per ottenere la collaborazione degli Stati che ne abbiano
accettato la giurisdizione, in tutte le fasi dell’azione
penale.
Non basta però un tribunale internazionale,
ma occorre anche che esso sia permanente, cioè
precostituito rispetto ai fatti criminosi su cui dovrà
giudicare. L’alternativa è quella di istituire
di volta in volta dei tribunali speciali, ognuno con
le proprie regole, esponendosi al pericolo di indebolire
il messaggio di giustizia e di eguaglianza di cui ogni
corte dovrebbe essere portatrice. L’istituzione di una
Corte permanente è necessaria per superare la
logica dell’emergenza. Le risoluzioni con le quali il
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso
l’istituzione dei Tribunali speciali per l’Ex Jugoslavia
e il Ruanda affermano il principio fondamentale secondo
il quale il ricorso alla giustizia internazionale è
mezzo imprescindibile per ottenere il ristabilimento
della pace e della sicurezza. Nei casi dell‘Ex Jugoslavia
e del Ruanda questo principio non poteva oggettivamente
tradursi nell’istituzione di una Corte permanente, data
l’urgenza di intervenire in situazioni di conflitto
già in atto. Tuttavia perché il principio
affermato sia effettivamente rispettato è indispensabile
l’istituzione di un organo permanente in grado di attivarsi
immediatamente, senza dover ricercare il consenso sull’esigenza
di intervenire a punire i responsabili delle violazioni
commesse.
Una delle principali critiche mosse ai Tribunali ad
hoc è quella di attuare una “giustizia selettiva”
e da questo punto di vista, l’istituzione di un organo
permanente consentirebbe di superare la commistione
fra giustizia e politica. Sulla base del principio sopra
indicato - quello secondo cui la via giudiziale è
presupposto essenziale per il ristabilimento della pace
– ogni qualvolta dovesse ripresentarsi una situazione
di conflitto e la conseguente commissione di crimini
di guerra o di crimini contro l’umanità, le Nazioni
Unite dovrebbero istituire un Tribunale ad hoc per portare
i responsabili dinnanzi alla giustizia. Questo tuttavia
non avviene sempre e regolarmente. Il Consiglio di Sicurezza
ha ritenuto necessario istituire Tribunali per i crimini
commessi in Ruanda ed Ex Jugoslavia, ma non per quelli
che hanno tristemente reso note l’Algeria, la Cecenia,
l’Afghanistan, la Cambogia... La presenza di un Tribunale
Internazionale Permanente di cui fosse assicurata l’indipendenza
eviterebbe che il perseguimento dei criminali avvenisse
sulla base di criteri eminentemente politici.
Si è parlato anche delle conseguenze negative
che i ritardi inerenti alla costituzione di un tribunale
ad hoc possono avere: una prova determinante può
essere distrutta; gli autori dei crimini possono fuggire
o scomparire; i testimoni possono trasferirsi o essere
intimiditi. L’indagine diviene così estremamente
costosa e l’ingente spesa per tribunali ad hoc può
attenuare la volontà politica necessaria per
affidare loro il mandato.
Inoltre limiti di tempo e di spazio, stabiliti per
i tribunali ad hoc, possono lavorare contro gli interessi
della giustizia.
Infine si deve tenere conto delle forti critiche mosse
all’istituzione di Tribunali speciali per il loro possibile
contrasto con i principi fondamentali del diritto penale.
Tra i principi fondamentali in materia di diritto penale,
accanto al già visto principio di responsabilità
personale, vi è quello dell’irretroattività
della legge penale. Secondo tale principio, non si può
essere puniti se non per un fatto riconosciuto come
reato al momento della sua commissione. Questo principio
ha come conseguenza diretta il fatto che la punizione
di un crimine richiede la presenza di un giudice “precostituito”.
La giustizia penale internazionale non può essere
costruita attraverso eccezioni a tale principio. Per
questi motivi, la competenza dei Tribunali ad hoc per
l’ex Jugoslavia e il Ruanda è stata prudentemente
circoscritta a quei fatti sui quali esisteva sufficiente
certezza circa la loro natura di crimini internazionali,
per i quali quindi esisteva un obbligo di conformarsi
precedente alla creazione dei tribunali; resta tuttavia
il fatto che per poter ritenere un soggetto penalmente
responsabile occorre che egli sappia non solo che esiste
una norma che sanziona un certo comportamento, ma anche
che esiste un giudice incaricato di applicare quella
nonna. Ad una giustizia internazionale parzialmente
“a posteriori”, come quella dei due tribunali speciali,
non può che essere preferita l’istituzione di
un Tribunale internazionale permanente.
CONCLUSIONI
Le più clamorose vicende che successivamente
al 17 luglio 1998 hanno scosso l’opinione pubblica mondiale
(Kosovo, fermo di Pinochet, vicenda Ocalan), costituiscono
la miglior riprova di quanto è preziosa una giurisdizione
internazionale: se un organismo di tale tipo fosse stato
operante i relativi processi avrebbero senz’altro trovato
la via ideale da percorrere.
Nell’imminenza dell’entrata in vigore dello Statuto
di Roma sembra allora opportuno valutare quali siano
i limiti e le potenzialità che esso ha .
La Corte è stata pensata per pronunciarsi sui
“crimini più gravi che riguardano l’intera comunità
internazionale”: i crimini contro l’umanità,
i crimini di guerra ed i crimini contro la pace. Per
questi atti lo Statuto prevede la responsabilità
penale individuale anche di persone che rappresentano
lo Stato, in quanto sono loro che normalmente dispongono
del potere e dei mezzi necessari per commettere crimini
di una tale enormità consacrando la regola tradizionale
del diritto penale internazionale dell’irrilevanza della
qualifica ufficiale, che non può costituire un
motivo di esonero dalla responsabilità penale.
Dall’idea che nessuno dei partecipanti a reati di una
tale atrocità deve rimanere impunito, deriva
il principio secondo il quale le persone che abusano
del proprio potere (che questo sia stato acquisito in
modo legittimo o meno), ordinando la commissione di
un crimine internazionale, devono essere punibili quanto
le persone che obbediscono a tali ordini.
Il regime attuale di repressione dei crimini internazionali,
fondato sul principio dell’universalità della
giurisdizione, permette ad un qualsiasi giudice nazionale
di giudicare una persona di qualunque nazionalità,
accusata di atti commessi in qualsiasi parte del mondo,
anche se non previsti dalla legge penale dello Stato
giudicante, in forza della loro incriminazione da parte
del diritto penale internazionale. Per la Corte penale
internazionale invece, è stato pensato un regime
di giurisdizione maggiormente limitato. Lo Statuto prevede
la sua competenza soltanto nei casi rispetto ai quali
lo Stato dove è stato commesso il reato o quello
di nazionalità dell’accusato ne abbiano accettato
la giurisdizione.La giurisdizione universale è
prevista dallo Statuto soltanto quando sia il Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite a deferire un caso
alla Corte.
Una tale limitazione ha conseguenze negative rilevanti,
in particolare quando in uno Stato sia al potere un
governo che commette crimini di competenza della Corte
nei confronti della propria popolazione: la Corte potrebbe
trovarsi nelle condizioni di dover chiedere il permesso
d’agire agli stessi carnefici che dovrebbe condannare.
Il rifiuto di tali governi di consentire che venga aperta
un’inchiesta sul caso (come succede generalmente in
questo tipo di situazione) equivale alla concessione
di un’immunità giurisdizionale di fatto per i
responsabili.
Le situazioni che verranno portate all’attenzione della
Corte quindi saranno limitate probabilmente ai casi
che presentano una dimensione internazionale, in cui
lo Stato dove è stato perpetrato il reato è
diverso da quello di nazionalità dell’accusato.
L’incapacità di agire del giudice penale internazionale
rispetto agli altri casi si può superare soltanto
con un’adesione generalizzata della comunità
internazionale allo Statuto o qualora il Consiglio di
Sicurezza sia determinato a fare uso del suo potere
di deferire dei casi alla Corte in maniera sistematica.
Questa seconda soluzione però porta con sé
il rischio di compromettere in una certa misura l’indipendenza
(e di conseguenza l’imparzialità) della Corte,
che farebbe dipendere l’esercizio della sua giurisdizione
dalle decisioni di un organo politico.
La persistente reticenza degli Stati a rinunciare alla
loro sovranità in materia penale si evidenzia
anche nella regola della complementarietà della
giurisdizione della Corte penale internazionale rispetto
a quella dei tribunali nazionali. La Corte non è
destinata a sostituire i tribunali nazionali in materia
di repressione di crimini internazionali, né
ha preminenza nei loro confronti. Il giudice penale
internazionale potrà intervenire soltanto rispetto
a situazioni di sua competenza che non siano oggetto
di un’inchiesta o di un procedimento giudiziario, in
conformità con le regole del “giusto processo”,
a livello nazionale.
In questo senso, la Corte deve essere concepita come
un meccanismo di garanzia del rispetto, da parte degli
Stati che avranno aderito allo Statuto, del loro “dovere”
di processare le persone accusate di crimini internazionali,
e non come l’organo esclusivamente o naturalmente competente
in materia di repressione di questi crimini. L’efficacia
di questo meccanismo di garanzia sembra tuttavia limitata,
non essendo lo stesso destinato ad applicarsi a tutti
i casi che rientrano nella competenza dei giudici interni,
competenza fondata sul principio della giurisdizione
universale. L’istituzione della Corte penale internazionale
costituisce comunque un progresso rispetto al sistema
attuale di repressione dei crimini internazionali. In
un certo senso, la “qualità” di un’inchiesta
o di un processo a livello nazionale (cioè il
rispetto da parte delle autorità nazionali delle
regole internazionali del “giusto processo”) sarà
sottoposta al controllo del giudice internazionale.
La competenza della Corte è limitata infine
ai crimini internazionali che potranno essere commessi
in futuro, dopo l’entrata in vigore della convenzione.
La volontà di “mettere fine all’impunità”,
espressa nel preambolo dello Statuto, si deve quindi
interpretare, non come una promessa di rimediare al
passato, ma come l’obiettivo di un processo che inizia
con la creazione della Corte penale internazionale.
In conclusione, quindi, il ruolo di un giudice penale
sovranazionale è quello di evitare che persone
responsabili di crimina iuris gentium possano vivere
nell’impunità perché nel loro paese non
esistono le condizioni necessarie affinché vengano
sottoposte a giudizio. Tuttavia i limiti imposti alla
Corte penale internazionale impediscono la soluzione
definitiva di questo problema.
I giudici internazionali sono comunque chiamati a svolgere
un ruolo importante, almeno nei casi che rientrano nella
competenza della Corte, se come in passato succederà
che gli Stati si rifiutino, o il sistema giudiziario
di un paese si riveli incapace, di giudicare i responsabili
di crimini internazionali.
Una volta entrata in funzione la Corte, la sua attività
forse dimostrerà l’interesse che casi di una
tale sensibilità politica vengano delegati ad
un organo giudiziario sovranazionale ed incoraggerà
i governi a concederle dei poteri più estesi,
in occasione di un’eventuale revisione dello Statuto.
In definitiva, dato che l’interpretazione che faranno
i giudici dei poteri loro conferiti porterà probabilmente
ad un rafforzamento del loro ruolo nella pratica, bisognerà
aspettare l’entrata in vigore dello Statuto per vedere
se la Corte penale internazionale riuscirà nell’esercizio
della sua funzione: mettere fine all’impunità.
Nell’elencare i gravi avvenimenti che hanno colpito
la comunità internazionale nel corso di questi
ultimi anni, non si è volontariamente fatto riferimento
agli attentati terroristici dell’11 settembre 2001
La scelta è stata determinata dal fatto che
attualmente la Corte non ha competenza per i cosiddetti
treaty crimes (fra i quali spiccano il terrorismo ed
il traffico internazionale di stupefacenti), anche se
potranno in futuro rientrare nella giurisdizione della
Corte, a seguito di Conferenze di Revisione.
L’esclusione di tali crimini è stata motivata
richiamando l’esistenza di un’efficace rete di cooperazione
nascente da obblighi assunti in sede convenzionale sia
sul piano penale che processuale per la repressione
del terrorismo e del traffico di stupefacenti.
In realtà la volontà di reprimere il
terrorismo internazionale solo sulla base di convenzioni
internazionali, sconta dei forti limiti, posto che le
stesse consentono una possibilità di cooperazione
limitata in confronto alla estensione del fenomeno e
posto che continuerebbero a sussistere tutti i problemi
relativi alla ricerca della prova ed alla consegna dei
responsabili dovuti al dominio riservato degli Stati.
La speranza, pertanto, sarebbe quella di un’estensione
della competenza della Corte, unico soggetto che potrebbe
garantire (per tutti i motivi visti in precedenza) un’adeguata
repressione di tale crimine.
Note: <![endif]>
[1] L’Italia ha ratificato lo Statuto con legge n. 232
del 12 luglio 1999.
[2] F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 1992, p.
911.
[3] N. LEVI, Diritto penale internazionale, 1949, pp
1-5, nota 16.
[4] M. PISANI, La penetrazione del diritto penale internazionale
nel diritto penale italiano, Indice pen., 1979, p. 5.
[5] Si pensi ad esempio ad espressioni come “condizioni
di vita intese a provocare la distruzione fisica totale
o parziale” utilizzate nella definizione di genocidio.
[6] Art. V: “Le Parti contraenti si impegnano ad emanare,
in conformità alle loro rispettive Costituzioni,
le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni
della presente Convenzione, ed in particolare a prevedere
sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di
genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’art.
III”.
[7] La Commissione del diritto internazionale fu istituita
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione
n. 174-II del 21 novembre 1947; con la risoluzione n.
177-II del 21 novembre 1947, le fu attribuito il compito
di formulare i principi del diritto internazionale così
come previsti dalla Carta del Tribunale di Norimberga
e nelle sentenze dello stesso e di preparare un codice
per i crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità.
[8] A. TANZI, Sul progetto ONU di codice dei crimini
contro la pace e la sicurezza dell’umanità e
sull’istituzione di un tribunale penale internazionale,
Critica pen. 1993, 6.
[9] I cinque articoli del progetto del 1951 vennero
ridotti a quattro con l’eliminazione dell’art. 5, riguardante
la determinazione delle sanzioni.
[10] L. CAVICCHIOLI, Sull’elemento soggettivo nei crimini
contro la pace e la sicurezza dell’umanità, Riv.
internaz. 1993, 1054.
[11] In questo senso si è espresso, ad esempio,
il delegato del Canada.
[12] A. TANZI, op. cit., 11.
[13] N. RONZITTI, Crimini internazionali, Enc. giur.,
X, Roma 1995, 6.
[14] Principio accolto anche dal legislatore italiano
[15] Per la ricostruzione storica cfr. M. FAVA, Verso
l’istituzione di una Corte penale internazionale, Diritti
dell’uomo 1997, 28.
[16] In questo senso cfr. BASSIOUNI, International
criminal law, New York, 1986.
[17] M. BALBONI, Da Norimberga alla Corte penale internazionale,
in G. ILLUMINATI – L. STORTONI – M. VIRGILIO, Crimini
internazionali fra diritto e giustizia: dai Tribunali
internazionali alle Commissioni Verità e Riconciliazione,
Torino 2000, 5.
[18] SG report UNSCs/25704/1993.
[19] Per la ricostruzione storica del conflitto jugoslavo
cfr. F. HARTMANN, Bosnia, in R. GUTMANN – D. RIEFF,
Crimini di guerra, Roma 1999, 58. Interessante è
inoltre la ricostruzione del sito Internet www.amnesty.it.
[20] Le notizie storiche sono tratte da M. HUBAND,
Ruanda: il genocidio, in R. GUTMANN – D. RIEFF, Crimini
di guerra, Roma 1999, 322. Una ricostruzione storica
si può leggere, inoltre, sul sito Internet www.amnesty.it.
[21] I. BOTTIGLIERO, Il rapporto della Commissione
di esperti sul Ruanda e l’istituzione di un Tribunale
internazionale penale, Comunità internaz. 1994,
760.
[22] A. CASSESE, Il Tribunale penale internazionale
dell’ONU per i crimini nel Ruanda, Dir. pen. proc. 1995,
294.
[23] A. CASSESE, op. cit., 295.
[24] A. CASSESE, op. cit., 295.
[25] Cfr. Decision of the appeals Chamber on the defence
motion for interlocutory appeal on jurisdiction, in
Riv. dir. int., 1995, p. 1016 ss.
Su queste stesse eccezioni si era pronunciata con sentenza
di rigetto la Camera di Prima istanza. Cfr. Decision
of the Trial Chamber on the defence motion on jurisdiction,
10 agosto 1995.
[26] Naturalmente le considerazioni svolte dalla Camera
d’Appello sono relative al Tribunale per la ex Jugoslavia,
ma le stesse possono essere estese anche al Tribunale
per il Ruanda.
[27] In particolare per l’art. 42 cfr. B. CONFORTI,
Le Nazioni Unite, V ed., Padova 1994, 197, il quale
considera l’istituzione del Tribunale come una “misura
rientrante tra le azioni di tipo bellico che il Consiglio
sta conducendo nella ex Jugoslavia”.
[28] L. CONDORELLI, Legalità, legittimità,
sfera di competenza dei Tribunali penali ad hoc creati
dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in F.
LATTANZI – E. SCISO (a cura di), Dai Tribunali internazionali
ad hoc a una Corte permanente, Napoli 1996, 47.
[29] L. CONDORELLI, op. cit., 50.
[30] CARELLA, Il Tribunale penale internazionale per
la ex Jugoslavia, in P. PICONE (a cura di), Interventi
delle Nazioni Unite e diritto internazionale, Padova
1995, 478.
[31] Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite n. 50/46 dell’11 dicembre 1995.
[32] Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite n. 51/207 del 17 dicembre 1996.
[33] Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite n. 52/160 del 15 dicembre 1997.
[34] Riunioni e temi affrontati dal PrepCom dal marzo
1996 all’aprile 1998:
- PrepCom I, New York, 25 marzo-12aprile 1996: la giurisdizione
ratione materiae della futura Corte ed il principio
di “complementarietà” tra giurisdizione della
Corte e competenza concorrente degli Stati.
- PrepCom II, New York, 12-30 agosto 1996: i principi
generali di diritto penale, le garanzie poste a tutela,
le regole di procedura e di prova, la struttura organizzativa
della futura Corte.
- PrepCom III, New York, 11-21 febbraio 1997: ancora
i crimini sui quali la Corte avrà giurisdizione
ed i principi generali di diritto penale.
- PrepCom IV, New York, 4-15 agosto 1997: il principio
di “complementarietà”, i meccanismi di avvio
dell’azione penale e le regole di procedura.
- PrepCom V, New York, 1-12 dicembre 1997: la cooperazione
internazionale e l’assistenza giudiziaria, i principi
generali di diritto penale, le questioni procedurali,
definizioni ed elementi costitutivi dei crimini di guerra,
le pene applicabili.
- PrepCom VI, New York, 15 marzo-3 aprile 1998: la
composizione e la composizione della Corte, regole di
procedura e prova, la relazione tra la Corte e le Nazioni
Unite, la legislazione applicabile e principio del “ne
bis in idem”, l’esecuzione delle sentenze della Corte.
[35] Nel testo del progetto di Statuto, tali alternative
si ritrovano o sotto forma di opzioni o racchiuse in
parentesi quadre.
[36] L’Italia ha ratificato lo Statuto con legge n.
232 del 12 luglio 1999.
[37] In passato il numero di ratifiche necessario per
l’entrata in vigore di un Trattato Internazionale ha
oscillato fra 5 e 65, mentre le numerose proposte avanzate
in sede di Comitato Preparatorio prevedevano da un numero
minimo di 25 ad un massimo di 90 ratifiche.
[38] Le ragioni per l’istituzione di una Corte permanente
sono state espresse da Kofi Annan, Segretario Generale
dell’ONU e sono riportate nel sito Internet www.onuitalia.it.
E-PROCUREMENT, FIRMA DIGITALE E PROTOCOLLO INFORMATICO
Le Linee Guida del Governo per lo Sviluppo della Società
dell’Informazione recentemente adottate in seno al Ministero
per l’innovazione e le tecnologie (giugno 2002) confermano
la assoluta priorità riservata alle strategie
di informatizzazione della P.A. all’interno delle politiche
governative.
L’informatica, infatti, non viene più identificata
quale semplice strumento tecnologico di lavoro, ma piuttosto
quale volano per la totale ristrutturazione dell’Amministrazione
Pubblica sia nei rapporti locale-centrale sia nei rapporti
con il cittadino e le imprese.
“L’impiego dell’informatica consente di realizzare la
trasparenza del flusso delle informazioni e la loro
integrabilità”(1), garantendo quindi in maniera
efficace e immediata la concretizzazione dei canoni
di efficienza, trasparenza, semplificazione, economicità
che dovrebbero animare l’intero agire pubblico.
La condivisione informatizzata sia delle procedure sia
di tutte le informazioni che riguardano il servizio
pubblico consentirà, a livello interno, una sempre
minore discrezionalità e soggettività
dell’azione amministrativa e, a livello esterno, una
maggiore trasparenza e conoscenza dei procedimenti amministrativi
da parte degli “utenti/cittadini”. L’accesso all’“informazione
automatizzata” assume, perciò, un ruolo fondamentale
nei processi decisionali, con riflessi nei rapporti
tra le P.A., tra queste ultime e i cittadini, e, in
generale, nel complesso delle relazioni sociali ed economiche.(2)
Sulla base di queste semplici considerazioni appaiono
assolutamente condivisibili, pur nella loro genericità,
gli indirizzi prioritari individuati dal Ministero per
l’Innovazione e le Tecnologie nelle Linee Guida del
dicembre 2001 in materia di informatizzazione della
P.A.:
1) Migliorare il livello di servizio ai cittadini e
alle imprese (attraverso, ad esempio, uffici digitali,
portale nazionale per il cittadino, utilizzo diffuso
della posta elettronica all’interno degli uffici pubblici..etc.)
2) Favorire l’efficienza e l’economicità di gestione
(metodologie di gestione progetto, acquisti di beni
e servizi, gestione della contabilità finanziaria
ed economica, gestione del personale, flussi documentali)
3) Potenziare l’attuale infrastruttura (sicurezza, postazione
di lavoro informatizzata, carta multiservizi del dipendente,
valorizzazione del patrimonio informativo esistente)
4) Sviluppare le competenze informatiche e tecnologiche
dei dipendenti dello stato (alfabetizzazione tecnologica,
e-learning)
5) Promuovere la diffusione dell’innovazione nel Paese
(iniziativa larga banda, sviluppo di servizi digitali
su larga banda, e-commerce)
6) Introdurre strumenti innovativi di coordinamento
e gestione delle iniziative
L’azione di Governo quindi si prefigge come obiettivo
principale quello di “trasformare la Pubblica Amministrazione
attraverso l’utilizzo delle tecnologie della Informazione
e della Comunicazione”(3), con l’attuazione di 10 obiettivi
primari(4):
1) Servizi on line: le Amministrazioni Centrali (e locali)
assicurano la piena disponibilità dei servizi
di propria competenza.
2) Carta di identità elettronica e carta nazionale
dei servizi
3) Firma digitale
4) E-procurement
5) Posta elettronica
6) Impegni e mandati di pagamento gestiti on line
7) Alfabetizzazione certificata di tutti i dipendenti
pubblici
8) Formazione erogata in e-learning
9) Accesso on line all’iter delle pratiche
10) Qualità
In estrema sintesi, l’innovazione della P.A. dovrà
comportare da una parte una totale riorganizzazione
interna di tutto l’apparato procedimentale amministrativo
e dall’altra un nuovo approccio del servizio al cittadino,
svolto completamente on line.
Tale processo se, a parole, sembra inevitabile e affascinante,
comporta comunque in concreto una serie di problematiche
gestionali, normative e formative. Infatti, prima di
tutto l’intero personale della Pubblica Amministrazione
va “adattato” alla tecnologia e al suo quotidiano utilizzo,
quindi va ridisegnato il ruolo della gestione della
cosa pubblica “al servizio on line del cittadino” attraverso
una adeguata formazione del personale amministrativo.
Inoltre, occorre dire che fornire un servizio on line,
concludere contratti di fornitura telematicamente, procedere
alla digitalizzazione dei documenti amministrativi,
avviare procedure amministrative semplificate e standardizzate,
utilizzare un protocollo informatico comporta un necessario
ripensamento normativo rispetto a tutte le certezze
dogmatiche sedimentate e stratificate negli anni e basate
sulla certezza del “cartaceo”.
Il Legislatore italiano già con il decreto legislativo
n. 39/93, in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche e istitutivo dell’AIPA
(Autorità per l’informatica della Pubblica Amministrazione)(5),
aveva ben presente l’importanza dell’informatizzazione
nella P.A., infatti al comma secondo dell’art. 1 considerava
“l’informatizzazione strumentale al potenziamento dei
supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche”, oltre
che al “miglioramento dei servizi e alla trasparenza
dell’azione amministrativa e al contenimento della spesa
pubblica”; ma è con le Riforme Bassanini che
il Legislatore italiano ha preso coscienza delle problematiche
della informatizzazione della P.A. e il decentramento
amministrativo ha mosso i suoi passi seguendo le strade
di una convinta informatizzazione.
L’art. 15 comma secondo della Legge 15.3.1997 n. 59,
conferendo validità e rilevanza al documento
informatico e al contratto stipulato telematicamente
da P.A. e privati, rappresenta il fondamentale punto
di partenza, l’innovativa premessa per tutta la successiva
legislazione in materia: “Gli atti, dati e documenti
formati dalla pubblica amministrazione e dai privati
con strumenti informatici o telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonché la loro
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici,
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.
Ma soprattutto nella Legge 1997/59 si respira la concreta
sensazione che la semplificazione dei procedimenti amministrativi,
il loro accorpamento e riduzione, la “reingegnerizzazione
degli stessi”, lo stesso intero decentramento dell’apparato
amministrativo possa attuarsi solo e soltanto attraverso
l’utilizzo consapevole dello strumento informatico e
ciò rende questa legge la fondamentale base di
partenza dell’intero processo di innovazione tecnologica
del sistema amministrativo. Attraverso lo strumento
della “delegificazione delle norme concernenti i procedimenti
amministrativi” si è cercato di animare i principi
fondamentali della Legge 241/90, principi che hanno
ritrovato concretezza e nuova vitalità grazie
alla presa di coscienza delle nuove possibilità
offerte dall’Information Technology.
Dalla Legge Bassanini 1997/59 si è sviluppata
tutta la normativa in materia di Sportello Unico per
le Attività Produttive, con l’attribuzione ai
comuni di tutte le funzioni in materia di realizzazione,
ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione
e rilocalizzazione di impianti produttivi (ivi incluso
il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie)…funzioni
da esplicarsi “anche in via telematica” (artt. 23 e
24 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112). E sempre dalle
Riforme Bassanini hanno preso l’avvio gli stessi elementi
essenziali del procedimento amministrativo informatico,
inteso come l’insieme dei dati, degli atti e dei documenti,
dei processi documentali, delle tecnologie informatiche
che compongono il sistema dei procedimenti amministrativi(6):
il documento informatico (artt. 8-20 del Dpr. 445/2000
recentemente modificato con il decreto legislativo del
23 gennaio 2002 n. 10), la firma digitale (artt. 22-29
del Dpr 445/2000), la carta di identità elettronica
e documenti di identità elettronica (artt. 35-36
del Dpr 445/2000), il protocollo informatico (artt.
50-57 del Dpr. 445/2000), l’accesso e l’archiviazione
dei documenti informatici (arrt. 58-69 Dpr. 445/2000).
Dalla lettura di tutta questa copiosa normativa si desume
che “nella logica di semplificazione, sottesa alla riforma
dell’organizzazione dell’Amministrazione centrale, l’impiego
dell’informatica concorrerà a promuovere l’essenziale
attività di <> dei procedimenti amministrativi
per la costruzione di un’amministrazione più
efficiente”. (7)
Certamente la concreta realizzazione di una rete unitaria
informatizzata che colleghi le P.A. tra loro e le P.A.
ai cittadini, in una logica di decentramento delle responsabilità,
comporta, come già sottolienato in precedenza,
un ripensamento di molti istituti giuridici e una riorganizzazione
di tutta l’amministrazione statale e locale.
In questo modo si può spiegare l’evidente “scollamento”
che è ancora oggi presente tra ciò che
la legge innovativamente prevede e le tradizioni radicate
nella dottrina giuridica e nell’organizzazione amministrativa
che rimangono tiepide di fronte al cambiamento.
La firma digitale, ad esempio, apposta o associata al
documento informatico amministrativo è stata
“immaginata” proprio in funzione di sostituire la sottoscrizione
tradizionale, in modo da poter superare quei problemi
di sicurezza e di identificabilità della provenienza
del documento propri del mondo virtuale.
Tramite l’apposizione della firma digitale (come sappiamo
trattasi del “risultato di una procedura informatica
[validazione] basata su un sistema di chiavi asimmetriche
a coppia, una pubblica e una privata, che consente al
sottoscrittore, tramite la chiave privata, e al destinatario,
tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità
di un documento informatico”(8)) si assicura all’utente/cittadino
del sistema amministrativo informatizzato la provenienza
del documento e la sua autenticità, ma soprattutto
si cerca di “rassicurare” la tradizione giuridica riportando
il documento virtuale all’interno dell’architettura
dogmatico-giuridica tradizionale. Tale assimilazione
comunque inevitabilmente ha comportato/comporta/comporterà
delle difficoltà interpretative e il decreto
legislativo del 23 gennaio 2002 n. 10 (di recepimento
della direttiva sulle firme elettroniche 1999/93/CE)
con le sue recenti modifiche all’art. 10 del Dpr 445/2000
sembra aver amplificato i problemi invece di risolverli…(9)
In ogni caso, sino a quando l’utilizzo della firma digitale
(o elettronica “leggera” o “avanzata”(10)) non diventerà
diffuso e, quindi, sino a quando non emergeranno le
prime problematiche “pratiche” relative al suo uso,
si continuerà a discutere astrattamente costruendo
efficacissimi teoremi dogmatici, ma molto lontani dalla
realtà reale e virtuale.
Stesse riflessioni si possono trarre in materia di archiviazione
e protocollazione del documento amministrativo, dove
si sono susseguiti un grande numero di circolari Aipa
e decreti ministeriali(11), ma ancora lo “scollamento”
dalla realtà concreta della P.A. appare molto
forte…e leggendo la copiosa normativa si ha la percezione
che il Legislatore abbia un po’ voluto forzare la mano
spingendo le P.A. ad adeguarsi al necessario cambiamento…
Con la protocollazione e archiviazione si dovrebbe arrivare
alla completa razionalizzazione e riorganizzazione del
flusso dei documenti amministrativi, passando dai “polverosi”
archivi cartacei alla gestione informatica on line e
off line del bene pubblico.
L’art. 50 del T.U. (Dpr 445/2000) sancisce che le pubbliche
amministrazioni debbano provvedere ad introdurre nei
piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati
progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo
informatico e predispongano appositi progetti esecutivi
per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei
con sistemi informatici entro e non oltre il 1°
gennaio 2004. Chiaramente tale termine ha carattere
ordinatorio e ciò anche in considerazione delle
difficoltà obiettive che si dovranno affrontare
nel passaggio dal supporto cartaceo a quello informatico,
ma l'adeguamento “diventerà indispensabile perché
nel prossimo futuro non solo la pubblica amministrazione,
ma anche i cittadini e le aziende faranno un uso intenso
dei nuovi sistemi di comunicazione telematica (quindi
ampio uso del documento informatico). La amministrazioni,
pertanto, se desiderano continuare ad amministrare saranno
(rectius: sono) indotte all’adeguamento altrimenti rischiano
di essere messe ai margini del nuovo modo di amministrare
il bene pubblico”(12)
All’interno di questo profondo processo di innovazione
ed efficienza del sistema amministrativo si devono ricordare
anche la Legge del 24 novembre 2000 n. 340 “Disposizioni
per la delegificazione di norme e per la semplificazione
di procedimenti amministrativi” la quale con il suo
art. 24 prevedeva la pubblicazione on line di bandi
e avvisi di gara pubblici, ma soprattutto la normativa
in materia di e-procurement che ha indicato nell’efficienza
ed economicità della fornitura on line i principi
cardine per promuovere i servizi della Consip, società
per azioni individuata dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze sulla base dell’articolo 26 della legge
Finanziaria 2000 (L. 488/1999). Tale articolo ha conferito
al Ministero l’autorità di stipulare, “in nome
e per conto delle Pubbliche Amministrazioni”, delle
convenzioni quadro di fornitura di beni e servizi e
il Ministero ha individuato nella Consip S.p.A. la società
cui affidare l’operatività della stipula delle
convenzioni stesse.
In proposito, si ricorda l’art. 58 comma 5 della legge
23 dicembre 2000 n. 388 che così recitava: “con
uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’art.
17 comma 2 della legge 3 agosto 1988 n. 400, sono definite
le procedure di scelta del contraente e le modalità
di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici
che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare
ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, assicurando
la parità di condizioni dei partecipanti, nel
rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione
della procedura”. La normativa specifica non si è
fatta attendere troppo, infatti, con Decreto del Presidente
della Repubblica del 4 aprile 2002 è stato emanato
il “Regolamento recante criteri e modalità per
l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche
di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento
di beni e servizi” e si sono così stabiliti i
criteri generali per lo svolgimento delle aste on-line
(il cosiddetto e-procurement) da parte delle Amministrazioni
pubbliche (due le tipologie previste per gli acquisti
on-line: le aste, valide per tutti i volumi di spesa,
e i cosiddetti supermercati virtuali, per gli importi
inferiori alla soglia comunitaria). Sono stati già
effettuate le prime “prove pratiche” di risparmio di
spesa tramite l’utilizzo di forniture on line sul sito
www.acquisti-tesoro.it (le adesioni al progetto e i
primi risultati sono già presenti sul sito).
Infine, per completare il nostro breve excursus nell’
“E-P.A.”, occorre ricordare che, nel quadro normativo
che intende attribuire maggiore trasparenza, economicità
e accessibilità dell’azione amministrativa attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie, si inseriscono: 1)
la Circolare AIPA 22 aprile 2002, n. 40, la quale introduce
un unico linguaggio universale al documento amministrativo,
adottando il linguaggio di marcatura "XML"
come standard per la rappresentazione elettronica dei
documenti normativi; 2) la piena legittimazione del
sistema informatico open source contenuta nelle Linee
Guida del governo del 2002 (già citate in precedenza).
Nelle Linee Guida a pag. 66 si legge testualmente: “I
prodotti open source (per caratteristiche intrinseche
derivanti dalle stesse modalità di sviluppo e
di evoluzione) determinano vantaggi in termini di:
- contenimento dei prezzi
- trasparenza (e quindi sicurezza)
- non dipendenza da un singolo fornitore
- elevata riusabilità
- accessibilità per le piccole realtà
di sviluppo (economie locali)
In qualità di semplice utilizzatore, la Pubblica
Amministrazione può quindi immediatamente rivolgersi
al mercato dei prodotti open source per ridurre in modo
consistente e rapido i costi di acquisizione e gestione
di molte applicazioni software. Questo è vero
per le piattaforme per servizi web, per gli ambienti
operativi dai personal computer ai sistemi centrali,
a molti strumenti di produttività individuale
(…)”.
Risulta certamente affascinante e romantico voler cercare
di privilegiare in qualche modo la diffusione di software
liberi e l’utilizzo da parte delle P.A. di programmi
per elaboratore dei quali si possieda il codice sorgente:
questo dovrebbe permettere la fine dello strapotere
Microsoft dovuto all’utilizzo da parte di quasi tutti
i pc di sistemi windows… L’utilizzo di sistemi open
source comporta per le P.A. un risparmio di spesa, un
maggiore controllo sul sistema operativo utilizzato
(del quale si conosce il codice sorgente), una maggiore
tutela e sicurezza del dato informatico contenuto…
In questa direzione si muove la proposta di legge n.
1188 del febbraio 2002 dei senatori Cortiana, Boco,
Coviello, Falomi, Togni, Donati, Iovene, Bettoni Brandani,
Muzio, Vitali, Bedin, Viserta Costantini, Zancan e Peterlini,
nella quale all’art. 6 si vorrebbe imporre alle P.A.
l’utilizzo di software liberi o quanto meno dei quali
si conosca il codice sorgente e lo stesso risulti modificabile
senza costi aggiuntivi per l’amministrazione… in questo
modo si impedirebbe di fatto la diffusione nelle P.A.
di “ambiente windows”…
Adesso, a prescindere da eventuali profili di incostituzionalità
o di “alterazione della concorrenza” di tale proposta
di legge(13) e, pur condividendone lo “spirito libero
e romantico”, occorre comunque a mio avviso fare attenzione
a voler imporre ad una P.A. ancora “analfabetizzata”
dal punto di vista informatico sistemi che non possiedono
quelle caratteristiche di usability (o meglio di “facilità
di utilizzo”) proprie dei sistemi Microsoft…
Occorre fare attenzione a non voler ancora una volta
gettare le basi per innovative normative che magari
ci consentono di arrivare primi in Europa e nel mondo
con la loro adozione, ma che poi, per le difficoltà
tecnico/pratiche insite nella loro concreta “attivazione”,
rimangono sulla carta (anzi meglio nel “virtuale”…).
Così è stato per il Suap (quanti comuni
in Italia veramente posseggono uno sportello unico per
le attività produttive completamente on line
e soprattutto funzionante?). Quanti adoperano la firma
digitale? Quanti saranno in grado di utilizzare un sistema
operativo Linux, se già molti dipendenti di un
qualsiasi Comune si muovono con difficoltà nello
scrivere un documento in formato .doc e/o non sanno
utilizzare la posta elettronica in Outlook express?
A mio avviso, il Governo dovrebbe oggi concentrare i
suoi sforzi in una veramente imponente campagna di alfabetizzazione
informatica nelle scuole e nelle pubbliche amministrazioni
in modo che si cominci a familiarizzare con il p.c.,
con i suoi meccanismi, con il suo linguaggio (che non
è necessariamente windows…) e solo successivamente
proposte come questa avranno un loro peso pratico… perché
se non si crea prima una “consapevolezza” nel comune
utente informatico si rischia di passare dalla “dittatura”
di Microsoft allo strapotere degli esperti informatici,
gli unici in grado di conoscere, “capire”, “vivere”
il software libero e/o di utilizzare/modificare il codice
sorgente…
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