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Leggeonline.com
vi propone una serie di F.A.Q. su separazioni e
divorzi. Per orientarsi nell'intricato groviglio
delle procedure da adottare nei casi specifici,
potete utilizzare i servizi di Leggeonline.com.
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Domanda:
"Vorrei
sapere in quale casi i figli possono essere affidati
al padre"
Risposta:
In
tema di affidamento dei figlio minori nel caso di separazione
personale dei coniugi bisogna far riferimento alla disposizione
codificata dall'art. 155 c.c. , la quale prescrive che
spetta al giudice, che pronunzia la separazione, dichiarare
a quale dei coniugi i figli vengono affidati, adottando
ogni altro provvedimento relativo alla prole, nell'esclusivo
interesse morale e materiale della stessa.-
Il
che significa che il giudice in materia di affidamento
dei figli deve attenersi al criterio fondamentale
dettato dal citato art.155, comma 1, nell'esclusivo
interesse della prole, per cui è tenuto a
privilegiare quello dei genitori |

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che appaia più idoneo a ridurre al minimo i danni
derivanti dalla crisi della famiglia e per assicurare
il miglior sviluppo della personalità del minore.-
Nel
fare questa scelta il giudice deve necessariamente fare
una comparazione tra i due coniugi, da accertare con
un accertamento globale della personalità, dell'attitudine,
della disponibilità materiale e psicologica,
dell'ambiente in cui ciascuno è inserito, in
rapporto alle esigenze concrete, morali, affettive e
psicologiche dei figli, e dunque con esclusivo riferimento
all'interesse di questi.-
Un tanto è conforme all'orientamento costante
della giurisprudenza della Cass. Civile.-
In
pratica i giudici ( Il Trib.) sono propensi ad affidare
i figli alla madre, salvo che non si dimostri la sua
indegnità morale e/o psicologica, per comprensibili
motivi di maggiore attaccamento affettivo dei figli
alla madre etc., ma senza pregiudizi, bensì basando
la loro valutazione su degli elementi concreti e non
già su astratte ed immotivate considerazioni
prive di riscontri probatori, nè i provvedimenti
relativi all'affidamento possono essere disposti o intesi
come premio o punizione per l'uno o per l'altro dei
genitori, ma devono essere ispirati al criterio del
minor danno che ai figli possa derivare, come già
detto, dalla disgregazione della famiglia.
Problema
molto delicato e di non facile soluzione nel caso di
aperto contrasto sul punto dei coniugi, i quali devono
però agire con buon senso e sforzarsi di tenere
i figli al di fuori ed al di sopra delle loro beghe
personali.-
I
figli non devono mai essere usati come uno strumento
di vendetta di un coniuge contro l'altro.
In
ogni caso spetta al giudice stabilire anche la
misura ed il modo con cui il coniuge non affidatario
deve contribuire al mantenimento, all'istruzione
ed all'educazione dei figli, nonché all'esercizio
dei suoi diritti nei rapporti con essi.-
Infine
i provvedimenti concernenti l'affidamento dei
figli minori non passano mai in cosa giudicata
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(ossia
non più impugnabili), ma sono suscettibili di essere
modificati in ogni tempo, con il mutare delle situazioni.-
Domanda:
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"In
conseguenza della prima pronuncia del giudice la
casa coniugale, acquistata in regime di comunione,
è stata affidata a mia moglie. Alla stessa
sono anche stati affidati i figli ed un sussidio
mensile. |
L'immobile ha un notevole valore economico ed il mio
stipendio, detratto dalle spese, non mi consente una
vita dignitosa. Come posso rientrare in possesso della
metà del mio immobile?"
Risposta:
La
separazione personale dei coniugi comporta ex lega la
divisione dei beni in comunione legale fra i coniugi.
Nel
suo caso per venire in possesso del 50% del capitale
relativo all'immobile proponga alla moglie la divisione
bonaria mediante la sua vendita a terzi qualora sua
moglie non disponga dei mezzi necessari per acquisire
la parte di sua proprietà
Nel
caso di opposizione della moglie non ha altra scelta
che promuovere causa di divisione giudiziale dinanzi
al Tribunale competente ex art. 1111 C. C.-
Si avverte che questi primi consigli preliminari sono
ovviamente parziali e generici, in quanto ogni caso
presenta delle variabili e caratteristiche diverse,
che occorre valutare in concreto, possibilmente con
l'ausilio di un legale di fiducia specializzato in materia.
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